INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/19270 presentata da MARINACCI NICANDRO (UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA) in data 19980730

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Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: in data 29 gennaio 1997 e' stato presentato da parte del professor Matteo Vocino ricorso gerarchico al provveditorato agli studi di Foggia, numero di protocollo 357/8G, avverso la graduatoria definitiva di istituto, compilata dal preside dell'ITC "D. Fioritto" di Sannicandro Garganico, al fine dell'individuazione dei docenti soprannumerari di discipline commerciali e aziendali a seguito del mancato riconoscimento del punteggio per l'ulteriore titolo di studio posseduto; tale titolo di studio riguarda il diploma di scienze religiose, sempre valutato in passato nella graduatoria di istituto fino a quella provvisoria dell'anno scolastico 1995-96; cio' a seguito di ricorso presentato dal professor Ciro Iannacone, di contestazione del diploma di scienze religiose in quanto rilasciato dalla pontificia Universita' Lateranense e non da un Istituto italiano; il provveditore agli Studi di Foggia ha accolto il ricorso del professor Iannacone prevaricando la legislazione vigente; difatti l'articolo 2 della legge 25 marzo 1985, n. 121 dispone che i "...titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinati da accordo tra le parti, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato italiano". Inoltre il Consiglio di Stato, sezione II, con parere n. 1049/92 del 24 luglio 1996, nell'affermare il principio della riscattabilita' a fini pensionistici per gli insegnanti di religione dei superiori titoli espressamente menzionati al paragrafo 4 dell'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, conferma implicitamente l'equipollenza di tali titoli di studio ad un diploma di laurea dell'ordinamento universitario italiano. D'altronde non possono sussistere dubbi laddove al punto 4.1, lettera a) del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 751/85, viene disposto che per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facolta' approvata dalla Santa Sede. Si richiama inoltre come un bando di corso di perfezionamento indetto dall'universita' di Bari, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione del 19 febbraio 1997, verbale n. 5, pagina 1, ha stabilito "...che la iscrizione e' aperta a tutti gli aspiranti in possesso di diploma di laurea o di titolo equipollente (diploma di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di ISEF, di scienze religiose"; l'universita' ha usato quindi la stessa terminologia di cui alla ordinanza ministeriale n. 50 del 7 febbraio 1996, includendo, tra i titoli ritenuti equipollenti, anche quello di "scienze religiose" come da ultimo e vigente contratto collettivo nazionale della scuola -: se condivida il parere degli interroganti che la decisione assunta dal provveditorato agli studi di Foggia si ponga in contrasto con la legislazione vigente in materia; quali iniziative intenda assumere nei confronti del provveditore agli studi di Foggia per riportarlo ad una autentica interpretazione delle norme rispettosa delle legittime aspettative del professor Matteo Vocino. (4-19270)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
PANETTA GIOVANNI GIUSEPPE PAOLO (UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA) 
VOLONTE' LUCA GIUSEPPE (UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA) 
GRILLO MASSIMO (UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA) 
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4/19270 
MARINACCI NICANDRO (UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA) 

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