"19951122-" . . "2014-05-14T20:32:28Z"^^ . "4/16070" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16070 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD) in data 19951122"^^ . . "0"^^ . . "Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: da alcuni anni l'ENCI (Ente nazionale cavallo italiano), ha assunto, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale, la tenuta del libro genealogico del puro sangue arabo (PSA), generando dubbi ed incertezze sulle specifiche competenze attribuite all'ANICA (Associazione nazionale italiana cavallo arabo) dall'associazione internazionale WAHO in merito alla valorizzazione, commercializzazione e diffusione del puro sangue arabo; tale assunzione, derivante da una particolare interpretazione dell'articolo 3 della citata legge, ha provocato una confusione ed incertezza nel settore che, se non sara' sanata in tempi brevi, pregiudichera' l'incremento di una razza di provata selezione; l'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 non fa alcun riferimento specifico alla razza del puro sangue arabo, ma si riferisce, esclusivamente, al cavallo da sella italiano; l'equivoco, che ha portato ad attribuire all'Ente nazionale cavallo italiano la tenuta del libro genealogico del cavallo di puro sangue arabo, nasce dal fatto che il medesimo ente, all'interno del libro genealogico del cavallo da sella italiano, ha una sezione riservata al cavallo arabo; il puro sangue arabo non e' considerato un cavallo da sella italiano e cio' e' confermato da una direttiva del Consiglio della CEE del 26 giugno 1990, n. 427, riguardante i criteri per la nascita dei libri genealogici delle razze equine la quale prevede che il libro genealogico del puro sangue arabo (PSA) sia tenuto da un'organizzazione internazionale; l'organismo internazionale a cui e' affidato il libro genealogico del puro sangue arabo e' la WAHO, la quale concede il riconoscimento ad una sola associazione per ogni Stato membro; per quanto riguarda l'Italia, nel 1982 la WAHO ha autorizzato l'ANICA a gestire il libro genealogico del puro sangue arabo nel territorio italiano, ritenendola di conseguenza l'unico organismo deputato alla sua tenuta e alla sua gestione; un cavallo arabo, per essere considerato tale, deve essere iscritto in uno dei libri genealogici riconosciuti ed approvati dalla WAHO; per poter esportare un puro sangue arabo italiano e per iscriverlo in un altro registro riconosciuto dalla WAHO, lo Stato ricevente deve richiedere il certificato exsport sottoscritto dall'Associazione nazionale italiana cavallo arabo, in quanto unica associazione di razza autorizzata al rilascio del sopracitato documento; la WAHO non ha mai riconosciuto alcuna competenza all'Ente nazionale cavallo italiano in merito alla tenuta del libro genealogico del puro sangue arabo; il riconoscimento della competenza a tenere il libro genealogico del puro sangue arabo operato da alcuni decreti ministeriali (decreto Ministero dell'agricoltura 11 gennaio 1988, decreto Ministero dell'agricoltura 18 giugno 1992) e dalla citata legge nei confronti dell'Ente nazionale cavallo italiano viola il principio posto dalla normativa comunitaria e fa venire meno le garanzie necessarie al mantenimento della purezza della razza araba (che solo l'Associazione nazionale italiana cavallo arabo puo' garantire), danneggiando gli allevatori specialisti che si vedrebbero esclusi dall'attivita' di importazione-esportazione del puro sangue arabo; i timori sopra esposti hanno trovato esplicita conferma nella comunicazione WAHO del 3 luglio 1995, nella quale, ribadito ancora una volta che spetta all'Associazione nazionale italiana cavallo arabo l'emissione degli export certificates ed il controllo del puro sangue arabo importanti dall'estero, la WAHO ha concluso che, qualora fosse impedito all'ANICA di esercitare le sue competenze, il provvedimento che dovrebbe essere adottato sarebbe la sospensione dell'Italia, il che significa che nessun cavallo arabo di provenienza italiana sara' accettato in un altro registro dei puro sangue arabi nel resto del mondo -: se, alla luce di quanto evidenziato e tenuto conto che si profila, nel caso di specie, un'evidente violazione della normativa comunitaria, non si ritenga opportuno chiarire attraverso una circolare ministeriale le reciproche competenze attribuite ai due enti sopra citati, rispondendo pienamente alle esigenze di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche volute dalle direttive comunitarie, onde allineare l'Italia agli altri Paesi europei. (4-16070)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16070 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD) in data 19951122" . . "BAMPO PAOLO (LEGA NORD)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" .