INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13691 presentata da ROSSI ORESTE (LEGA NORD) in data 19930429
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_13691_11 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: il sottoscritto e' venuto a conoscenza di un esposto rivolto a varie autorita' fra cui: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri dell'interno Vincenzo Scotti, di grazia e giustizia, i procuratori della Repubblica, i prefetti della Repubblica, i questori della Repubblica, il comando generale dell'Arma dei Carabinieri; in detto esporto risulta che tale Pietro Giaquinto nato a Caserta il 17 settembre 1926 ed ivi residente alla via De Dominicis n. 6, gia' presidente dell'E.N.P.A. di Caserta porta a conoscenza quanto segue: a) che l'E.N.P.A. - Ente Nazionale per la Protezione degli Animali venne creato con legge 11 aprile 1938 n. 612 e con successivo regio decreto del 2 maggio 1939 n. 1284 vennero emanate le "Norme per l'ordinamento dell'Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali". Successivamente, poiche' si riconobbe da parte dello Stato che le funzioni dell'ente realizzavano uno specifico interesse pubblico, con legge 19 maggio 1954 n. 303 l'ente veniva dotato della personalita' giuridica di diritto pubblico; con successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 1263 del 1962 veniva emanato lo statuto dell'ente. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (emanato nel quadro della liquidazione dei cosiddetti enti inutili) che ha portato alla privatizzazione dell'E.N.P.A. ha statuito all'articolo 5 che: "ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di Pubblica Sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli e associati a comunita' Montane per la prevenzione e repressione dell infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico". Dalla semplice lettura della norma citata sembrerebbe chiaro che l'E.N.P.A. come tale non potrebbe in alcun modo nominare ed utilizzare guardie zoofile. Tuttavia il Ministero degli interni ribadendo una precedente circolare telegrafica n. 10.5762/10089. G volta alla interpretazione in tal senso (... l'E.N.P.A., a seguito della intervenuta privatizzazione e' rimasta titolare esclusivamente di compiti relativi alla divulgazione, promozione e collaborazione nelle materie di protezione animali...) con successiva nota n. 559/C. 11085/10089 del 9 settembre 1986 interpretava, per la materia il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in senso piu' favorevole alla possibilita' di nomina e di utilizzo delle guardie zoofile da parte della sede centrale dell'E.N.P.A., rilevando pero' che in relazione alla limitatezza dei compiti di cui le guardie in parola erano destinatarie, le eventuali richieste di porto d'arma dovevano essere favorevolmente esaminate solo in presenza di particolari circostanze opportunamente documentate dalla sede centrale dell'E.N.P.A; b) anche alla luce di tale interpretazione, pur con la riserva che applicazione e interpretazione della legge sono funzioni costituzionalmente ed esclusivamente attribuite alla Magistratura e non al Ministero degli interni o ad altri organi dell'apparato amministrativo, si rileva che la qualifica data alle guardie zoofile e' quella di guardie giurate e non di organi di polizia giudiziaria; c) oggi si ha notizia che in numerose province si sono costituiti dei veri e propri nuclei di guardie zoofile con funzioni di polizia giudiziaria, fatto che per quanto riguarda la provincia di Caserta e' ampiamente documentato con allegati alla presente (verbali relativi alla materia di caccia e pesca elevati dal nucleo guardie zoofile della sezione provinciale di Caserta attualmente in Capua al rione C. Santagata n. 21); d) gli stampati predisposti dalla sede centrale dell'E.N.P.A. rilevano l'attuale esistenza di un corpo di guardie zoofile con funzioni di polizia giudiziaria. Con tale esposto si contesta dunque la legittimita' dell'esistenza di un corpo armato con funzioni di polizia giudiziaria per i seguenti motivi: 1) solo il lontano regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604 agli articoli 30 - 31 e 32 prevede la qualifica di polizia giudiziaria alle guardie giurate addette alla vigilanza sulla pesca. Gia' con la legge 14 luglio 1965 n. 963 (modificata con legge 25 agosto 1988 n. 380) contenente la disciplina della pesca marittima, la qualifica di guardie giurate con funzioni di polizia giudiziaria spetta ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 - 21 e 22 unicamente a quegli agenti aventi i requisiti delle leggi di Pubblica Sicurezza che abbiano prestato giuramento davanti al pretore e la cui nomina sia approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo. Per il combinato disposto degli articoli 27 e 5 della legge 27 dicembre 1977 n. 968 contenente i princi'pi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia hanno funzioni di polizia giudiziaria solo gli agenti venatori dipendenti da regioni, province, comunita' montane e comuni singoli o associati; 2) ulteriore rilievo e' dato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 29 luglio 1982 dove all'articolo 7 si prevedono modalita' e condizioni per la regolarita' dei sequestri amministrativi. Tale normativa presuppone l'esistenza in ogni momento di un ufficiale di polizia giudiziaria per di piu' dipendente dell'amministrazione; che tale esposto fu inviato tramite R/R del 7 febbraio 1992 e 11 febbraio 1992; che al Ministro degli interni con R/R del 2 maggio 1992 e ad altri enti fu inviata sempre dal signor Giaquinto la seguente ulteriore documentazione nella quale si specificava che l'E.N.P.A. - Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con legge 11 aprile 1938 n. 612, assurto a persona giuridica di diritto pubblico con legge 19 maggio 1954 n. 303 e dotato di statuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, n. 1293, e' stato privatizzato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, nel quadro della liquidazione dei cosiddetti "Enti inutili". Il Ministro degli interni, di seguito a tale normativa con circolare telegrafica n. 10.5762 G. (2) in data 11 giugno 1979, nell'interpretare il disposto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 giugno detto anno, ebbe a precisare che la nomina di agenti zoofili nella loro nuova qualita' di guardie giurate doveva intendersi riservata esclusivamente ai comuni e alle comunita' montane, cui, con il citato decreto del Presidente della Repubblica, e' stata affidata ogni funzione protezionistica negli specifici settori gia' di competenza dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, il quale, a seguito dell'intervenuta privatizzazione, e' rimasto titolare, in materia esclusivamente di compiti relativi alla divulgazione, promozione e collaborazione. Pero' successivamente, con circolare datata 9 settembre 1986 n. 559/C. 11085/10089. G (25), in seguito a "Continue sollecitazioni" dell'E.N.P.A. ed in accoglimento delle sue richieste, riteneva che tale organismo potesse procedere alla nomina di guardie giurate nell'osservanza di determinate specifiche condizioni. L'E.N.P.A., colta l'occasione che "generosamente", le si offriva non ha mancato di eccedere nel potere della concessione avuta tanto e' vero che oltre a nominare proprie guardie zoofile, loro attribuiva, in evidente eccesso di potere e violazione di legge, la qualifica di organi di polizia giudiziaria. A denotare lo stato a dire poco confusionario in cui versa l'E.N.P.A., quello di Caserta con il modello usato fa esplicito riferimento alla legge 11 aprile 1938 n. 612, abbondantemente superata e cancellata dalla successiva normativa che privatizza l'ente in parola, nel mentre il modello dell'E.N.P.A. di Torino reca la menzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 aprile 1979, che non riflette la materia, ed aggiunge addirittura che le guardie zoofile di polizia giudiziaria sono state istituite dal Ministero dell'interno, che di certo non si e' sognato di arrogarsi tal competenze, in evidente contrasto con le nuove disposizioni vigenti in materia. Cio' stante, le guardie zoofile di Caserta hanno inteso di procedere in conseguenza, tanto e' vero che sui modelli usati per le infrazioni elevate a carico di trasgressori, si sono comportate alla stregua di guardie con funzioni di polizia giudiziaria, come si evince dai documenti esistenti presso codesto ufficio provinciale. A parte l'inerzia, purtroppo, dell'ufficio di non aver rilevato la grave irregolarita', e' da aggiungere, che i reperti sequestrati da detti pseudo agenti di P.G. figurano secondo verbale, catalogati in un registro, in loro possesso, e per di piu' risultano trattenuti i reperti stessi, e cio' in base e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 571 articolo 9 del 29 luglio 19S2, che e' superfluo aggiungere non e' applicabile nella fattispecie, ne' trova giustificazione in alcuna norma legislativa vigente. Insorge a questo punto, spontanea legittima e naturale, la domanda di apprendere, per nostra scienza e conoscenza, la ragione per cui l'ufficio non ha ritenuto doveroso denunciare tutta la anomala situazione che chiaramente si evidenziava sulla scorta di quanto dianzi riportato, e che si concretizza nella duplice irregolarita' di aver usato impropriamente la denominazione che alle guardie zoofile dell'E.N.P.A. attribuisce la qualifica di Agenti di P.G., con l'aggravio del trattenimento dei reperti, usandoli a proprio beneplacito, e cio' desumendosi dalla risultanza del verbale di non aver consegnato i reperti stessi a chi di spettanza. Alla stregua degli atti e di quanto esposto, si prega di far conoscere, possibilmente, gli orientamenti, attuali prossimi e futuri, di codesta onorevole amministrazione sulla delicata questione e per l'eventuale prosieguo di essa nelle sedi competenti; che fu successivamente inviata altra R/R per sollecitare una risposta in merito all'esposto presentato -: se risulti quali siano gli esiti di detto esposto; per quale motivo non abbiano ritenuto di dare una risposta in merito al signor Giaquinto, presentatore dell'esposto. (4-13691)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13691 presentata da ROSSI ORESTE (LEGA NORD) in data 19930429
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13691 presentata da ROSSI ORESTE (LEGA NORD) in data 19930429
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
GRASSI ALDA (LEGA NORD)
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4/13691
ROSSI ORESTE (LEGA NORD)