_:Bbb08068a8ee4d7f563b96c5d724813d3 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedi' 17 novembre 2011 nell'allegato B della seduta n. 550 All'Interrogazione 4-13674\n presentata da MARIALUISA GNECCHI Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame con il quale l'interrogante chiede alcuni chiarimenti in merito all'istituto dell'esonero dal servizio, si rappresenta quanto segue. L'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, prevede, per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 che il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici, le universita', le istituzioni ed enti di ricerca, possa chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianita' massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1 o marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita' contributivo richiesto. Durante il periodo di esonero dal servizio, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attivita' di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. Cosi' delineato il quadro normativo, si evidenzia che la ratio della disciplina introdotta dal sopracitato articolo 72 e' quella di favorire l'accesso al pensionamento dei dipendenti a cui mancano solo cinque anni al raggiungimento della massima anzianita' contributiva, creando cosi' un risparmio di spesa pubblica in un momento di grave congiuntura economica; difatti, durante il periodo di esonero, come poc'anzi anticipato, il dipendente e' retribuito al 50 per cento o, al massimo, al 70 per cento. Per quanto riguarda, poi, il rapporto tra la normativa di base dell'istituto in parola, che stabilisce una durata massima dell'esonero pari a cinque anni, ed il nuovo regime della «finestra mobile» introdotto dalla manovra finanziaria di cui decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale e' posticipata la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico per talune categorie di dipendenti, occorre precisare che il nuovo regime trova applicazione per le pensioni di vecchiaia e di anzianita' solo nei confronti dei dipendenti che maturano il diritto all'accesso alle rispettive forme di pensionamento a decorrere dall'anno 2011. Pertanto, nulla e' cambiato in ordine alla decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre dell'anno 2010. Per i dipendenti interessati all'applicazione del nuovo regime delle «finestre», occorre distinguere a seconda che l'esonero sia gia' in corso all'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 o debba essere ancora concesso o attivato. Se l'esonero era gia' in corso, l'entrata in vigore del nuovo regime della «finestra mobile» portera' come conseguenza l'allungamento del periodo dell'esonero retribuito superando il limite del quinquennio. Cio', in analogia a quanto avviene per i dipendenti che sono in servizio nell'amministrazione, per i quali prosegue il rapporto di lavoro sino al momento in cui possono conseguire il trattamento pensionistico. Se l'esonero non e' stato ancora concesso o attivato, la decorrenza dello stesso sara' fissata tenendo presente la «finestra mobile», mantenendo la durata al massimo quinquennale del periodo di esonero. Ovviamente, deve ritenersi marginale e transitoria la disciplina relativa alle fattispecie in cui l'esonero sia stato autorizzato senza tener conto nella nuova «finestra unica» di cui all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto e' evidente che solo eccezionalmente l'esonero viene prorogato di un anno, anche oltre i cinque anni previsti dal legislatore, dal momento che trattasi di una fattispecie che non puo' valere a regime. La regola e', invece, che nelle ipotesi in cui si debba applicare la nuova finestra di dodici mesi, l'esonero sia autorizzato dalla rispettiva amministrazione con decorrenza iniziale differita di un anno e, precisamente, ad esempio, non al compimento dei trentacinque anni di contribuzione ma dei trentasei; questo in osservanza del principio per cui non puo' sussistere soluzione di continuita' tra reddito e pensione. Ne consegue che, in tutte le fattispecie di esonero, la data di cessazione del rapporto di lavoro dovra' avvenire al termine del quarantunesimo anno di contribuzione e non piu' del quarantesimo. In particolare, l'interrogante chiede se il Governo non ritenga di dover promuovere una modifica alla vigente normativa, al fine di consentire a coloro che sono gia' in regime di esonero, o che lo richiederanno entro la conclusione del periodo di applicazione (fino al 2014), di accedere al pensionamento nella data prevista al momento dell'accoglimento della domanda di esonero, ovvero di rientrare in servizio su espressa richiesta. A tal riguardo - su concorde avviso della Ragioneria generale dello Stato - si fa presente che l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha stabilito in modo tassativo, ai commi 4 e 5, le deroghe al nuovo regime delle decorrenze e che, conseguentemente, qualsiasi iniziativa legislativa diretta all'ampliamento delle eccezioni all'applicazione delle nuove «finestre», ovvero alla possibilita' di rientro in servizio, determinerebbe maggiori oneri rispetto alla normativa vigente, per i quali dovrebbe essere individuata idonea copertura finanziaria. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta." . _:Bbb08068a8ee4d7f563b96c5d724813d3 "20111117" . _:Bbb08068a8ee4d7f563b96c5d724813d3 . "4/13674" . "RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "20111024-20111117" . "1"^^ . . "GIOVANELLI ORIANO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "MOSCA ALESSIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO)" . _:Bbb08068a8ee4d7f563b96c5d724813d3 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13674 presentata da GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111024" . "BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO)" . "GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . "MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . . . "2014-05-15T01:18:18Z"^^ . . "DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . . . "MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13674 presentata da MARIALUISA GNECCHI lunedi' 24 ottobre 2011, seduta n.540 GNECCHI, MATTESINI, BELLANOVA, BOCCUZZI, BOBBA, CODURELLI, GATTI, MADIA, MOSCA, DAMIANO, GIOVANELLI, RAMPI, SCHIRRU, SANTAGATA e MIGLIOLI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 72 (commi da 1 a 6) del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo alle nuove norme per chi e' prossimo alla pensione, ha introdotti il nuovo istituto dell'esonero dal servizio che ha come obiettivi il risparmio e una spinta alla progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, visto che non ne viene prevista la sostituzione; l'esonero consiste nella sospensione dal servizio per un periodo massimo di 5 anni e possono chiederlo coloro che hanno maturato almeno 35 anni di contributi, indipendentemente dalla eta' anagrafica dei richiedenti. La procedura di utilizzo dell'esonero era valida solo fino al 2011. Con l'entrata in vigore del cosiddetto decreto-legge mille-proroghe, la possibilita' per i dipendenti pubblici che stanno maturando i 40 anni di contributi di richiedere la sospensione dal servizio nei 5 anni antecedenti la maturazione del requisito viene prorogata al triennio 2012-2014; con l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, novita' sostanziale in materia di pensionamento dei dipendenti pubblici e' data dalla cosiddetta finestra mobile a partire dall'anno in corso e cioe' l'accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianita' e' previsto decorsi 12 mesi (18 mesi per i trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione) dalla maturazione dei requisiti. Verra', comunque, garantita la continuita' tra stipendio e pensione, mantenendo in servizio i dipendenti fino alla data di decorrenza del trattamento della pensione. La nuova disposizione non si applica nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti prescritti (contributivi ed anagrafici) alla data del 31 dicembre 2010 e che possono accedere al trattamento pensionistico con le cosiddette 4 finestre in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti; cio' costringe anche chi ha richiesto e avuto l'autorizzazione all'esonero, con relativo decreto ante approvazione della legge n. 122 del 2010 a dover restare un anno in piu' in regime di esonero, quindi con il 50 per cento o il 70 per cento di retribuzione, senza alcuna possibilita', stante le mutate condizioni definite da questo Governo, di poter rientrare in servizio; questo modo di procedere e', ad avviso degli interroganti, a dir poco singolare, oltre che molto contraddittorio, mina fortemente la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e crea nuovo contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione; le persone dispongono di un decreto che verra' «automaticamente» prorogato di un anno, con relativo ritardo anche per il trattamento fine rapporto di lavoro e tutte le inevitabili e nocive conseguenze -: se non ritenga il Governo di promuovere una modifica della norma al fine di consentire a coloro che hanno richiesto l'esonero, o lo richiedono in questa fase sperimentale prorogata, di poter ottenere la pensione come da decreto di accoglimento dell'esonero o rientrare in servizio su loro espressa richiesta e se il Ministro non ritenga necessario avviare una riflessione sulle regole per coloro che facciano richiesta da oggi. (4-13674)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13674 presentata da GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111024"^^ . .