INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12228 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110608

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12228 presentata da TERESA BELLANOVA mercoledi' 8 giugno 2011, seduta n.483 BELLANOVA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: in questi giorni le associazioni imprenditoriali hanno lamentato pubblicamente attraverso gli organi di stampa la difficolta' da parte del Governo di avviare politiche di sviluppo a sostegno delle imprese che attualmente si barcamenano, purtroppo, tra la crisi congiunturale che ha travolto il nostro Paese. Nella fattispecie le associazioni hanno sottolineato che alla difficile situazione in corso si e' aggiunta una eccessiva rigidita' degli attuali meccanismi di riscossione, accompagnata da more e sanzioni che di fatto rendono quasi impossibile una riprese economica delle imprese italiane. Nei documenti redatti dalle associazioni interessate si legge che le stesse imprese richiedono con forza un fisco giusto, efficiente ed in grado di colpire decisamente quelle aziende irrispettose delle regole e che di fatto minano, con atteggiamenti scorretti, la credibilita' e l'economia dell'intero settore. Ma per contro, le stesse imprese ed associazioni esigono anche uno Stato che restituisca quanto percepito con il gettito fiscale in termini di servizi efficienti e politiche concrete di sviluppo; ad esser fortemente criticato e' l'articolo n.29 del decreto-legge n.78 del 31 maggio del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 30 luglio 2010, il quale prevede che l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA emesso dall'Agenzia delle entrate sia immediatamente esecutivo se notificato a partire dal 1° luglio 2011 e relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi; la nuova procedura di riscossione prevede, dunque, che gli accertamenti per gli atti sopra menzionati diventino immediatamente esecutivi con l'obbligo di pagare quanto accertato, unitamente alle penalita', entro 60 giorni e senza poter usufruire di nessun pronunciamento in merito alla legittimita' e agli importi; le somme accertate dovranno, inoltre, essere pagate direttamente ad Equitalia, attraverso gli agenti della riscossione, con gli interessi di mora e all'aggio del 9 per cento a carico del debitore. In definitiva, l'avviso di accertamento andra' a cumulare la cartella esattoriale che non puo' piu' essere successivamente redatta e notificata; a fronte di questa restrizione applicata, le imprese lamentano un eccessivo ritardo con cui la pubblica amministrazione italiana paga i propri fornitori, determinando in tal modo effetti durissimi con i quali le imprese comunque devono fare i conti; la nuova procedura, ritenuta dalle parti interessate eccessivamente penalizzante per i contribuenti, anche in virtu' della tempistica del processo tributario e' stata fortemente criticata ed il Governo ha tentato di attenuarne gli effetti con il decreto-legge sullo sviluppo n.70 del 13 maggio del 2011, che all'articolo 7 (Semplificazione fiscale), comma 2, lettera m), stabilisce un'attenuazione del principio del solve et repete. In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno; la relazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze stima che proprio lo spazio temporale dei 120 giorni di differimento dell'esecuzione forzata dell'avviso di accertamento comporta un effetto negativo in termini di riscossione per l' anno 2012 stimabile in circa 90 milioni di euro; l'articolo contenuto nel decreto-legge sullo sviluppo non modifica l'impianto normativo alla base dell'articolo 29 del decreto-legge n.78 del 31 maggio del 2010 e non migliora di fatto le cose per le aziende poiche' gli avvisi di accertamento rimangono esecutivi dopo 60 giorni. Di fatto si lascia immutata la situazione dell' accertamento esecutivo, per cui se il contribuente non paga entro i 30 giorni, l'agente di riscossione puo' adottare le procedure di garanzia, come ipoteche, pignoramenti presso terzi, blocchi di pagamento della pubblica amministrazione, fermi amministrativi. Non dimenticando che la stessa Agenzia delle entrate puo' sempre chiedere al giudice tributario l'ipoteca ed il sequestro conservativo, compresa l'azienda, come stabilito dall'articolo 22 del decreto legislativo n.472 del 1997; va aggiunto che lo stesso termine di 120 giorni e' alquanto limitato, poiche' allo stato attuale e' difficile che i giudici tributari possano pronunciarsi nel suddetto termine, a maggior ragione se dal 1 o luglio 2011 una massa enorme di ricorsi conterranno anche le relative istanze di sospensione; quanto sopra detto rischia di mandare in default l'intero sistema impresa, gia' fortemente in crisi, poiche' si salta «a piedi pari» la procedura dell'iscrizione a ruolo, con relativa notifica e possibilita' di ricorso, ed i tempi tra l'emissione della cartella e l'obbligo di pagamento si riducono da oltre un anno, come succede oggi, al termine sopra citato di soli 60 giorni; combattere l'evasione fiscale e' certamente un obiettivo che il nostro Paese deve perseguire, ma a questo importante paradigma deve corrispondere l'equita' di una politica fiscale che prelevi quanto dovuto e non penalizzi i contribuenti con pagamenti di somme che non siano certe ne' esigibili o sulle quali i giudici non si siano pronunciati, al fine di non pregiudicare lo sviluppo economico del territorio, in particolare di quelle zone d'Italia, quali il Mezzogiorno, che ad oggi risultano essere gia' fortemente in crisi; la risoluzione n.7-00590 approvata dalla VI Commissione ha cercato di temperare l'esecutivita' immediata degli accertamenti e va considerata come un tentativo concreto per evitare che oltre al sistema impresa vada in tilt, anche la giustizia tributaria, certamente non pronta ad affrontare i tempi previsti dal Governo a garanzia dei contribuenti. La valanga di richieste di sospensiva che si annuncia rischia di ingolfare definitivamente il sistema -: se il Ministro interrogato, stante quanto sopra riportato non ritenga opportuno assumere iniziative normative urgenti volte a rinviare almeno di un anno rispetto alla data del 1° luglio 2011 l'entrata in vigore della procedura sulla riscossione e l'accertamento per una maggiore ponderazione della problematica alla quale migliaia di imprese italiane andrebbero incontro.(4-12228)
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