"4/09957" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09957 presentata da TERESA BELLANOVA lunedi' 13 dicembre 2010, seduta n.407 BELLANOVA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: i consorzi di bonifica, gia' previsti nel regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 nascono, di fatto, con il regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 che disponeva la costituzione obbligatoria degli stessi a richiesta dei proprietari agricoli della maggior parte del territorio. I consorzi si qualificavano, dunque, come organi di autogoverno del territorio ed in particolare del mondo agricolo. Nel corso degli anni, pero', la forma dell'autogoverno e' quasi totalmente scomparsa e gli agricoltori, oggi, si trovano a corrispondere vere e proprie imposte, a beneficio degli stessi consorzi, delle quali non conoscono, nell'effettivo, nemmeno l'utilita'; in tempi recenti si sono avviate vere e proprie proteste popolari, sfociate poi in numerose vertenze, per l'ingiustizia e l'infondatezza anche giuridica di un tributo consortile richiesto per anni ai cittadini; la tutela del territorio e' da ritenersi sacrosanta, ma la stessa dovrebbe essere perseguita attraverso un nuovo assetto normativo che vede le funzioni pubbliche, esercitate oggi dai consorzi, affidate ad altri enti pubblici territoriali e nella fattispecie, i comuni e le province. Cio' anche per evitare eventuali episodi, verificatisi nel corso degli anni che hanno trasformato l'attivita' dei consorzi e relative nomine a capo di gestione degli stessi, in veri e propri «carrozzoni di potere» di nessuna utilita' per gli agricoltori ed i cittadini; molte regioni italiane nell'applicazione di quanto previsto dalle cosiddette «Leggi Bassanini» (legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998) hanno gia', di fatto, trasferito l'effettivo esercizio delle funzioni agli enti locali territoriali; lo stesso codice delle autonomie presentato dal Ministro Calderoli aveva previsto la soppressione dei sopra citati consorzi, definiti dallo stesso, da quanto riportato dagli organi di informazione, addirittura come «enti dannosi»; sarebbe opportuno sopprimere i consorzi di bonifica, affidandone le competenze a Province e Comuni, scongiurando, in tal modo, la possibilita' di mantenere un ingiusto privilegio anacronistico di potere oligarchico a favore di una ristretta categoria di soggetti privati -: se non si ritenga necessario, anche mediante gli opportuni accordi con le regioni, promuovere la soppressione dei consorzi di bonifica, anche in considerazione di quanto risulta dalla proposta formulata dal Ministro per la semplificazione. (4-09957)" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09957 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101213"^^ . _:Bd4f10180e51699591b88ee80553a942b . "20101213-20110428" . "2014-05-15T00:52:53Z"^^ . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09957 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20101213" . . "BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO)" . _:Bd4f10180e51699591b88ee80553a942b "Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedi' 28 aprile 2011 nell'allegato B della seduta n. 469 All'Interrogazione 4-09957\n presentata da TERESA BELLANOVA Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, concernente l'opportunita' di promuovere la soppressione dei Consorzi di bonifica, vorrei anteporre una breve considerazione al riguardo. I Consorzi di bonifica sono diventati un vero e proprio strumento di tutela del territorio, dell'ambiente e delle acque, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, avendo progressivamente perso quel carattere di specialita' che ne aveva in passato connotato la natura, per rivestire sempre piu' il carattere di strumento ordinario di gestione del territorio. Ad essi si chiede di svolgere quelle attivita' volte ad assicurare la sicurezza idraulica e le buone condizioni igienico-sanitarie del territorio (migliorandone la qualita') contribuendo in tal modo, non solo, a dare nuovi impulsi alle attivita' produttive, ma ad incrementare, o preservare, il valore commerciale degli immobili siti nell'ambito consortile. Cio' premesso, evidenzio che il contributo di bonifica, ritenuto da taluni come «ingiusto» e «infondato giuridicamente», trae origine da una norma di legge (articoli 10 e 17 del Regio decreto n. 215 del 1933) che riconosce ai Consorzi di bonifica di imporre un contributo ai proprietari degli immobili ivi situati (a fronte dei benefici che traggono dall'attivita' di bonifica) ma soprattutto consente il recupero delle spese sostenute annualmente dai Consorzi per la gestione e la manutenzione delle opere irrigue (ossia impianti di sollevamento, collettori, canali e vasche di accumulo), dalla cui efficienza e funzionalita' dipende la sicurezza idraulica dei territori di riferimento. Al riguardo, vorrei sottolineare che tale principio, mai posto in discussione, rappresenta l'elemento cardine del sistema contributivo consortile, ed e' codificato anche nella disposizione dettata dall'articolo 860 del codice civile ai sensi del quale «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica». I contributi consortili devono, quindi, essere corrisposti ai Consorzi nella misura congrua determinata dal relativi «Piani di classifica», sulla base dei presupposti richiesti dalla normativa vigente (sostanzialmente: essere proprietario o titolare di altri diritti reali su beni immobili ricadenti nel comprensorio consortile e il godimento di benefici che i relativi beni traggono dalle opere e delle attivita' svolte dal Consorzio di bonifica). In particolare, l'entita' dei contributi di bonifica e di irrigazione e' determinata in ragione del beneficio diretto e indiretto ricavato dalle opere e attivita' di bonifica, individuato sulla base dei criteri dettati dal piano di classifica, redatto dal Consorzio ed approvato dalla regione territorialmente competente alla vigilanza e al controllo. Al riguardo, faccio presente che tale principio e' stato ribadito anche nell'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008. Pertanto, pur consapevole dell'esistenza di alcune realta' consortili che meriterebbero riforme radicali, ritengo che i Consorzi di bonifica, lungi dall'essere enti «dannosi», esprimono in modo autentico il principio di sussidiarieta' recepito dalla Costituzione e assolvono, con mezzi all'avanguardia e altissima professionalita', ad una funzione, quella della tutela del territorio, che non puo' essere improvvisata. A testimonianza di cio', vorrei ricordare i recenti eventi alluvionali del Veneto o quelli del dicembre 2009 in Lunigiana, dove solo l'intervento dei Consorzi di bonifica e di modernissime attrezzature, alcune delle quali giunte in modo solidale anche da Consorzi di regioni lontane, ha impedito che i danni ingenti a persone e alle cose, assumessero proporzioni di vera catastrofe. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Giancarlo Galan." . _:Bd4f10180e51699591b88ee80553a942b "20110428" . _:Bd4f10180e51699591b88ee80553a942b .