_:Bc1fc9c42e6ffc9b226ec0f2c5a1ab8df "Con l'interrogazione cui si risponde, nel premettere che dal 1994, durante il periodo estivo, la nave da carico denominata \"North Supply\" (battente bandiera maltese) esegue, al di fuori delle acque territoriali al largo della costa ligure, attivita' di bunkeraggio di carburante in esenzione dai tributi IVA ed accise, si chiede di conoscere quali iniziative si intenda promuovere per evitare la prosecuzione di tale attivita' illecita e quali provvedimenti adottare nei confronti delle eventuali responsabilita' od omissioni che dovessero emergere. Al riguardo, il competente Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha osservato, in via preliminare, che l'imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi e' disciplinato dall'articolo 254 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), che tale norma va applicata tenendo presente anche quelle in vigore per la fiscalita' indiretta (IVA ed accise) e che, inoltre la Tabella A, punto 3, del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha previsto che le unita' private da diporto devono imbarcare carburante ad imposta di fabbricazione assolta. Per cio' che riguarda l'IVA, il suddetto Dipartimento delle dogane ha evidenziato quanto disposto dall'articolo 8, 1^ comma, lettera b), e dall'articolo 8-bis, 1^ comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per cui le cessioni, con trasporto fuori del territorio della Comunita' Economica Europea, di beni destinati a provviste e dotazioni di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, non possono considerarsi cessioni all'esportazione od operazioni ad esse assimilate, come peraltro espresso nella Direttiva CEE n. 80/465 del 18 luglio 1989. Cio' posto, il medesimo Dipartimento ha rilevato, inoltre, che la possibilita' di sanzionare i proprietari delle imbarcazioni che si riforniscono nelle acque extraterritoriali, eludendo l'imposta, presupporrebbe l'obbligo di far dichiarare il carburante esistente a bordo al momento dell'uscita delle imbarcazioni dai porti nazionali e di procedere, all'atto del rientro in rada, al controllo delle stesse per confrontare il tempo trascorso con il percorso effettuato in mare. Il Comando generale della Guardia di Finanza ha fatto presente, in via preliminare, che gia' nel corso del 1993, a seguito di una costante attivita' di crociera e ricognizione aerea, era stata localizzata in acque internazionali, al largo delle coste liguri di ponente (tra Sanremo ed Imperia), una motonave denominata \"Silja\", battente bandiera panamense, dedita ad attivita' di bunkeraggio di gasolio \"off shore\", con una \"offerta al pubblico\" di carburante (a prezzo assai inferiore rispetto a quello ufficiale), espressamente pubblicizzata in riviste ed opuscoli distribuiti in Francia. Peraltro, le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Sanremo, Imperia, Savona, Genova, Chiavari e La Spezia, sollecitamente informate sui fatti ed ufficialmente interpellate, manifestavano, al riguardo, in maniera uniforme un orientamento giuridico tendente a non ravvisare alcun elemento penalmente rilevante, atteso che le operazioni di vendita si concludevano fuori dal territorio nazionale ed il carburante acquistato veniva utilizzato esclusivamente per l'alimentazione del sistema di propulsione dei natanti. Il predetto Comando generale ha rappresentato, inoltre, che il Comando del Corpo territorialmente competente ha iniziato dal 20 agosto 1997 una serie di controlli nei confronti di diversi natanti ormeggiati nei porti turistici delle coste liguri, finalizzati a verificare la regolare osservanza della normativa in materia di accise da parte delle unita' da diporto che riforniscono in acque internazionali, svolgendo, nello specifico settore, azioni di verifica mirate, in esito alle quali e' stato contestato il consumo in frode di litri 20.503 di gasolio. Peraltro, sono stati segnalati alla competente Autorita' giudiziaria n. 6 cittadini italiani, ritenuti responsabili delle violazioni di cui all'articolo 292 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 ed all'articolo 40, 1^ comma, lettera b), del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), nei confronti dei quali e' emerso che, immediatamente dopo aver effettuato il bunkeraggio off shore di carburante, sarebbero rientrati nel porto nazionale senza nulla dichiarare in dogana. Il Comando generale della Guardia di Finanza ha rilevato, al riguardo, che i natanti sottoposti a controllo sono stati individuati sulla base di precedenti accertamenti condotti presso la \"Rossmare International Marine Bunkers\" di Savona, societa' che provvede alla fatturazione delle forniture di carburante effettuate in alto mare dalla \"Nor Star\" (nuova denominazione della North Supply), bettolina della \"Nor Marine Bunker Company Ltd\", societa' maltese. Cio' posto, il Ministero dell'Ambiente ha osservato, per quanto di competenza, che la tematica sollevata nell'interrogazione investe la giurisdizione dello Stato italiano sulle aree marine adiacenti, come risulta da accordi e trattati internazionali ratificati nel nostro Paese (Convenzione sul diritto del mare, con allegati e atto finale di Montego Bay 10 dicembre 1982 ratificata in Italia con Legge 2 dicembre 1994, n. 689). Il suddetto Dicastero ha evidenziato, inoltre, che viene riconosciuta agli Stati costieri la possibilita' di esercitare la propria vigilanza, specie in materia doganale e sanitaria, nell'ambito di una zona contigua al proprio mare territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua e, pertanto, lo Stato costiero puo' esercitare il controllo necessario volto a prevenire ed a reprimere le violazioni delle proprie leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione commesse nel suo mare territoriale o sul suo territorio. La Convenzione di Ginevra, poi, fissava il limite di tale zona contigua a 12 miglia marine, mentre la Convenzione di Montego Bay ne stabilisce il limite a 24 miglia. Il Ministero dell'Ambiente ha rilevato, a tal proposito che, non risultando emanate norme attuative o di esecuzione che delimitino in concreto l'ampiezza delle aree di giurisdizione economica esclusiva pertinenti al nostro Paese, l'articolo 1, ultimo comma, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, ha previsto che il medesimo Ministero possa regolamentare (sotto il profilo degli eventuali danni all'ambiente marino) l'esercizio di attivita' marittime economiche anche nelle aree marine esterne sottoposte a giurisdizione nazionale; ma, fatta eccezione per i poteri d'intervento riconosciuti al Ministero dell'Ambiente in caso di inquinamento che minacci le coste e le acque territoriali, la zona di mare ove si e' svolta l'attivita' di bunkeraggio di carburante non e' sottoposta a giurisdizione nazionale in quanto non e' stata ancora definita la relativa zona economica esclusiva. Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco." . _:Bc1fc9c42e6ffc9b226ec0f2c5a1ab8df "19990216" . _:Bc1fc9c42e6ffc9b226ec0f2c5a1ab8df "MINISTRO MINISTERO DELLE FINANZE" . _:Bc1fc9c42e6ffc9b226ec0f2c5a1ab8df . _:Bc1fc9c42e6ffc9b226ec0f2c5a1ab8df . . "19970512-19990414" . "NAN ENRICO PAOLO (FORZA ITALIA)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09870 presentata da REPETTO ALESSANDRO GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19970512"^^ . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09870 presentata da REPETTO ALESSANDRO GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19970512" . "4/09870" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . _:Bc1fc9c42e6ffc9b226ec0f2c5a1ab8df . . . . "1"^^ . . "Ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: dal 1994 ad oggi, durante il periodo estivo, la nave da carico per rinfuse liquide denominata North Supply (battente bandiera maltese) esegue attivita' di \"bunkeraggio\" al di fuori delle acque territoriali al largo della costa ligure e piu' precisamente al largo dei comuni di Alassio e Sanremo; l'attivita' di \"bunkeraggio\" consiste nel rifornire di carburante le imbarcazioni da diporto, sia di piccole che di grandi dimensioni, che stazionano nei porti italiani della riviera ligure nonche' quelle in transito che incrociano con la propria rotta le posizioni della North Supply; il rifornimento eseguito in acque extraterritoriali risulta particolarmente vantaggioso per gli utenti i quali possono acquistare il gasolio, non gravato da imposte quali Iva e le accise, ad un prezzo assai competitivo (lire 820 per litro, anziche' lire 1.510); la normativa vigente consente l'acquisto di carburante Sif (schiavo imposta di fabbricazione) solo alle imbarcazioni battenti bandiera comunitaria o extracomunitaria, la cui rotta preveda la partenza da un porto comunitario con destinazione in un porto extracomunitario; molti proprietari di imbarcazioni che stazionano nei porti liguri, nel corso delle stagioni estive degli anni 1994-1995-1996 hanno illegalmente usufruito dei servizi forniti dalla North Supply; questo anche grazie al coordinamento svolto dalla Ross Mare di Savona che funge da ufficio prenotazioni per i rifornimenti: tolti gli ormeggi le suddette imbarcazioni si recavano fuori dalle acque territoriali al solo scopo di effettuare i rifornimenti, terminate le operazioni necessarie, rientravano immediatamente nel proprio porto, violando la normativa vigente; l'attivita' di \"bunkeraggio\", svolta senza alcun controllo, puo' comportare gravi rischi per la navigazione unitamente al pericolo che l'eventuale spandimento di gasolio in mare comporti un grave danno ambientale; la concorrenza sleale messa in atto dalla North Supply ha messo in gravi difficolta' economiche gli operatori del settore che svolgono la propria attivita' nei porti turistici del ponente ligure con conseguenze negative anche sull'occupazione; esiste un ulteriore pericolo derivante dalla possibilita' che nuove lucrose attivita' commerciali (vendita di profumi, tabacchi, liquori, oggettistica e quant'altro) vengano svolte off-shore, cosi' come gia' avviene al largo delle isole Baleari; il Governo della Gran Bretagna ha gia' adottato idonei provvedimenti diretti a stroncare analoghe attivita' fiorenti nella Manica; in merito a tali attivita' lucrose hanno dato notizia gli organi di stampa (Il Secolo XIX il 5 novembre 1996, e Ultima Hora, quotidiano delle isole Baleari, in data 26 aprile 1997) -: quali iniziative intendano promuovere al fine di evitare la prosecuzione di tali attivita' illecite ed il proliferare di altre analoghe soprattutto in previsione dell'imminente stagione estiva; quali provvedimenti intendano adottare nei confronti delle eventuali responsabilita' od omissioni che dovessero emergere. (4-09870)" . "CAMOIRANO ANDRIOLLO MAURA (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO)" . "2014-05-15T11:01:28Z"^^ . . . "REPETTO ALESSANDRO GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO)" .