_:B152c73ba511250a5e779d50d40901323 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata mercoledi' 3 agosto 2011 nell'allegato B della seduta n. 512 All'Interrogazione 4-07826\n presentata da TERESA BELLANOVA Risposta. - Per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri si risponde all'interrogazione in esame, rivolta al Ministero della giustizia e a questo Dicastero, concernente il diniego del nulla osta per lo svolgimento delle funzioni di giudice onorario del Tribunale dei minori opposto dalla Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia al dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Corigliano d'Otranto (Lecce). Al riguardo, il Ministero della giustizia ha comunicato che le questioni prospettate nell'interrogazione non investono profili rientranti nella sfera di attribuzioni di quel Ministero. Ha inoltre precisato che il Dipartimento per la giustizia minorile interviene nel procedimento per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili unicamente per la predisposizione del decreto da sottoporre alla firma del Ministro della giustizia, una volta che sia intervenuta la relativa delibera di competenza del Consiglio superiore della magistratura. Peraltro, anche l'istruttoria e la valutazione delle domande degli aspiranti rientrano nelle specifiche attribuzioni delle Commissioni appositamente costituite presso Uffici giudiziari minorili. Quanto ai profili di specifico interesse di questa Amministrazione, va preliminarmente fatto presente che la competenza in materia di gestione del personale scolastico, ivi compresi i dirigenti scolastici, spetta agli uffici scolastici regionali. Cio' premesso, in merito a quanto rappresentato nell'atto di sindacato ispettivo, la competente Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia ha comunicato quanto segue. Il diniego del nulla osta propedeutico allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario del Tribunale dei minori e' stato opposto al dirigente dell'Istituto comprensivo di Corigliano d'Otranto, come ad altri dirigenti scolastici che ne avevano fatto richiesta secondo la delibera del 13 maggio 2010 del Consiglio superiore della magistratura attinente ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari per il triennio 2011-2013. Riguardo alla presunta illegittimita' del diniego, la Direzione scolastica regionale ha osservato che il Consiglio superiore della magistratura nella precitata delibera richiede espressamente, da parte dell'Amministrazione da cui dipende l'aspirante all'incarico onorario, una valutazione sulla compatibilita' delle esigenze del rapporto di pubblico impiego «con le disponibilita' di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico». Quanto, poi, all'ulteriore dubbio espresso nell'interrogazione - se la valutazione di compatibilita' sia applicabile ai dirigenti scolastici «dopo il riconoscimento costituzionale dell'autonomia delle scuole come da decreto del Presidente della Repubblica 275 del 08 marzo 1999» - la medesima Direzione scolastica regionale ha rilevato che, nonostante l'autonomia di cui il dirigente scolastico, come qualsiasi dirigente, goda nell'organizzare i modi ed i tempi della propria attivita' lavorativa, la funzione di giudice onorario implica l'inserimento del magistrato non togato in una diversa organizzazione lavorativa, la cui gestione compete esclusivamente al presidente dell'Ufficio giudiziario con la redazione dei «ruoli delle cause e affari». Da cio' consegue che sia il tempo per lo studio dei casi che quello da destinare alla trattazione degli stessi in camera di consiglio o in udienza pubblica non sono autonomamente gestiti dal singolo dirigente, anzi possono coincidere - come di fatto avviene - con attivita' scolastiche altrettanto indifferibili se non addirittura imprevedibili, che richiedono la presenza a scuola dello stesso dirigente. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al periodo di avvio dell'anno scolastico nei mesi di settembre ed ottobre, con la convocazione degli organi collegiali, con l'arrivo di nuovo personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) con contratto a tempo indeterminato e l'assunzione di altro personale con contratto a tempo determinato; oppure agli scrutini del primo quadrimestre o di quelli finali oltre che agli esami; per tacere delle numerose conferenze di servizio indette sul territorio dall'Ufficio scolastico regionale. La qualifica dirigenziale, acquisita ormai dall'anno 2000 dai capi d'istituto, implica una maggiore responsabilita' e coinvolgimento degli stessi per assicurare l'ottimale funzionamento delle istituzioni scolastiche, e solo marginalmente tale personale coinvolgimento puo' essere attenuato dall'istituto della delega o attribuzione delle funzioni vicarie. L'esperienza insegna che spesso, proprio nelle istituzioni che non funzionano bene e che presentano situazioni di criticita' di vario tipo, si riscontra un uso eccessivo della delega di funzioni da parte del dirigente, che semmai non risulta in sede essendo impegnato ad assolvere altri incarichi, a volte piu' remunerativi. Pertanto, la Direzione scolastica regionale ritiene che il diniego opposto a tutti i dirigenti scolastici, che aspiravano a ricoprire l'incarico di magistrato onorario presso il tribunale dei minori, sia stato adeguatamente motivato in sintonia con le finalita' della vigente normativa che regola la materia in argomento. Da parte di questo Ministero non si hanno osservazioni circa le considerazioni svolte dalla competente Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia a sostegno della denegata autorizzazione. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca: Mariastella Gelmini." . _:B152c73ba511250a5e779d50d40901323 "20110803" . _:B152c73ba511250a5e779d50d40901323 "MINISTRO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA" . _:B152c73ba511250a5e779d50d40901323 . _:B152c73ba511250a5e779d50d40901323 . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07826 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100630"^^ . . _:B152c73ba511250a5e779d50d40901323 . "20100630-20110803" . "4/07826" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07826 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100630" . "1"^^ . . . "2014-05-15T00:38:11Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07826 presentata da TERESA BELLANOVA mercoledi' 30 giugno 2010, seduta n.345 BELLANOVA. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: il magistrato onorario, figura istituita ai sensi del regio decreto del 20 luglio 1934 n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1934 n. 208, e' un membro dell'ordine giudiziario che svolge le funzioni del giudice o del pubblico ministero. Il magistrato onorario esercita la funzione giurisdizionale per un lasso di tempo determinato e non riceve una retribuzione, ma solo un'indennita' per l'attivita' svolta; la circolare del Consiglio superiore della magistratura circa la nomina e lo status dei giudici onorari minorili, emessa con delibera del 13 maggio 2010 ed attinente ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari per il triennio 2011-2013, all'articolo 7, comma 4, reca testualmente: «non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilita' derivanti da un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilita' di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzieta' del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilita' di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilita' dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza»; in data 22 giugno 2010 il professor Luigi Martano dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Corigliano d'Otranto (Lecce), gia' giudice onorario presso la corte d'appello del tribunale per i minori di Taranto, ha inoltrato presso l'ufficio scolastico regionale per la Puglia - direzione generale ufficio IV - dirigenti scolastici e personale della scuola la richiesta di nulla osta per la partecipazione alla selezione per la nomina di giudice onorario; in data 23 giugno 2010 dallo stesso ufficio sopra citato con protocollo n. AOODRPU 6332 veniva recapitata, a mezzo fax, al professore Luigi Martano una comunicazione, da parte del direttore generale, dottoressa Lucrezia Stellacci, di rigetto del nulla osta sopra richiesto. Dalla missiva in oggetto si legge che «lo scrivente ritiene che non ricorrano i presupposti per la concessione. La molteplicita' e la complessita' delle funzioni in cui si articola l'incarico di direzione dell'istituto comprensivo, come quello affidato alla S.V., sono tanto assorbenti per la qualita' e la quantita' dell'impegno professionale, da non consentire l'espletamento della funzione di giudice onorario, senza detrimento per l'incarico principale»; lo stesso diniego del nulla-osta e' stato espresso anche per altri dirigenti scolastici della regione Puglia; andrebbe ricordato che la figura del dirigente scolastico ha diritto come previsto dal CCNL-AREA V articolo 15 ad «organizzare autonomamente i tempi e i modi della propria attivita'», le proprie ferie ed in particolare puo' organizzare l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. A differenza di tutti i dipendenti pubblici, il dirigente scolastico non ha un orario prestabilito di servizio e risponde solo degli obiettivi assegnati e dei risultati ottenuti -: se i Ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire con urgenza per verificare se anche in altre regioni d'Italia, i direttori generali degli uffici scolastici stiano procedendo nello stesso senso, vale a dire negando ai dirigenti scolastici il nulla osta propedeutico allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario; se non ritengano di dover appurare se anche dopo il riconoscimento costituzionale dell'autonomia delle scuole, come da decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999, per partecipare alla sopraccitata selezione un dirigente debba avere necessariamente parere positivo per il nulla osta da parte del direttore generale dell'ufficio scolastico, al fine di evitare una seria discriminazione che porterebbe a privare il Consiglio superiore della magistratura di elevate professionalita' che potrebbero fornire un contributo fattivo in ambito della giustizia minorile. (4-07826)" . . "BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO)" . .