INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07826 presentata da BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20100630

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07826 presentata da TERESA BELLANOVA mercoledi' 30 giugno 2010, seduta n.345 BELLANOVA. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: il magistrato onorario, figura istituita ai sensi del regio decreto del 20 luglio 1934 n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1934 n. 208, e' un membro dell'ordine giudiziario che svolge le funzioni del giudice o del pubblico ministero. Il magistrato onorario esercita la funzione giurisdizionale per un lasso di tempo determinato e non riceve una retribuzione, ma solo un'indennita' per l'attivita' svolta; la circolare del Consiglio superiore della magistratura circa la nomina e lo status dei giudici onorari minorili, emessa con delibera del 13 maggio 2010 ed attinente ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari per il triennio 2011-2013, all'articolo 7, comma 4, reca testualmente: «non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilita' derivanti da un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilita' di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzieta' del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilita' di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilita' dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza»; in data 22 giugno 2010 il professor Luigi Martano dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Corigliano d'Otranto (Lecce), gia' giudice onorario presso la corte d'appello del tribunale per i minori di Taranto, ha inoltrato presso l'ufficio scolastico regionale per la Puglia - direzione generale ufficio IV - dirigenti scolastici e personale della scuola la richiesta di nulla osta per la partecipazione alla selezione per la nomina di giudice onorario; in data 23 giugno 2010 dallo stesso ufficio sopra citato con protocollo n. AOODRPU 6332 veniva recapitata, a mezzo fax, al professore Luigi Martano una comunicazione, da parte del direttore generale, dottoressa Lucrezia Stellacci, di rigetto del nulla osta sopra richiesto. Dalla missiva in oggetto si legge che «lo scrivente ritiene che non ricorrano i presupposti per la concessione. La molteplicita' e la complessita' delle funzioni in cui si articola l'incarico di direzione dell'istituto comprensivo, come quello affidato alla S.V., sono tanto assorbenti per la qualita' e la quantita' dell'impegno professionale, da non consentire l'espletamento della funzione di giudice onorario, senza detrimento per l'incarico principale»; lo stesso diniego del nulla-osta e' stato espresso anche per altri dirigenti scolastici della regione Puglia; andrebbe ricordato che la figura del dirigente scolastico ha diritto come previsto dal CCNL-AREA V articolo 15 ad «organizzare autonomamente i tempi e i modi della propria attivita'», le proprie ferie ed in particolare puo' organizzare l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. A differenza di tutti i dipendenti pubblici, il dirigente scolastico non ha un orario prestabilito di servizio e risponde solo degli obiettivi assegnati e dei risultati ottenuti -: se i Ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire con urgenza per verificare se anche in altre regioni d'Italia, i direttori generali degli uffici scolastici stiano procedendo nello stesso senso, vale a dire negando ai dirigenti scolastici il nulla osta propedeutico allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario; se non ritengano di dover appurare se anche dopo il riconoscimento costituzionale dell'autonomia delle scuole, come da decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999, per partecipare alla sopraccitata selezione un dirigente debba avere necessariamente parere positivo per il nulla osta da parte del direttore generale dell'ufficio scolastico, al fine di evitare una seria discriminazione che porterebbe a privare il Consiglio superiore della magistratura di elevate professionalita' che potrebbero fornire un contributo fattivo in ambito della giustizia minorile. (4-07826)
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