INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05116 presentata da FRAGALA' VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 21/01/2003

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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-05116 presentata da VINCENZO FRAGALA' martedì 21 gennaio 2003 nella seduta n. 250 FRAGALÀ. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: con riferimento al procedimento penale, attualmente pendente in fase di indagini preliminari presso la procura della Repubblica di Napoli, per i fatti del 17 marzo 2001, ed in particolare per le presunte violenze di rappresentanti delle forze dell'ordine nei confronti di dimostranti anti-globalizzazione, nell'ambito del quale sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari, dottoressa Isabella Iaselli, otto provvedimenti di arresti domiciliari (peraltro poi annullati dal tribunale del riesame); la dottoressa Iaselli, come è notorio negli ambienti del tribunale di Napoli, è convivente more uxorio , con tale Umberto Marone, noto esponente attivista del movimento no-global, come tale in rapporti di militanza con soggetti coinvolti negli scontri e nelle conseguenti indagini penali, tra cui Daniele Sepe col quale Marone pratica anche attività orchestrali: Marone e Sepe si sono più volte esibiti quali orchestrali di un complesso musicale in occasione dei raduni del movimento no-global ; inoltre, sempre il Sepe, compare come relatore al convegno su «Globalizzazione e repressione» per il quale era prevista la partecipazione pubblicizzata dei pubblici ministeri di Napoli, Mancuso e Del Gaudio, nonché il Sepe figura essere tra i firmatari delle denunce ai danni degli appartenenti delle forze di polizia, accusate delle presunte violenze e fatte oggetto del successivo provvedimento cautelare assunto dalla dottoressa Iaselli -: se non ritenga che la sussistenza di tale notoria circostanza comporti una grave scorrettezza da parte del giudice per le indagini preliminari e dunque la necessità di dare corso all'annunciata azione disciplinare nei confronti di tale magistrato, che, se del caso, avrebbe dovuto comunque astenersi, ex articolo 36 del codice di procedura penale (anche solo con riferimento alle «gravi ragioni di convenienza», in considerazione della evidente delicatezza di tale procedimento e di tale decisione), al fine di fugare ogni dubbio sulla sua serenità ed asetticità nella valutazione dei fatti e delle condotte oggetto del processo e nella emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, per di più nei confronti di pubblici ufficiali appartenenti alle forze dell'ordine, di cui Daniele Sepe figura tra gli accusatori.(4-05116)
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