_:B9532ba1f8c04b342d8a750e6580a8da2 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 24 settembre 2007 nell'allegato B della seduta n. 209 All'Interrogazione 4-04139\n presentata da D'AGRO' Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta. Per i lavori inferiori alla soglia comunitaria l'articolo 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede, che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. In tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5 mentre la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica piuttosto l'articolo 86, comma 3. Da ciò emerge che la stazione appaltante in base alle specifiche dei contratti. da appaltare decide se inserire nel bando la clausola di esclusione automatica o meno delle offerte: quindi non esiste una regola ed una eccezione. Per quanto riguarda il fenomeno delle «cordate» si fa presente che è allo studio di un gruppo tecnico presso questo ministero, un meccanismo di calcolo della soglia di anomalia più complesso rispetto a quello disciplinato dall'articolo 86 del Codice che potrebbe rappresentare in futuro un elemento di maggior garanzia per la trasparenza. Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro." . _:B9532ba1f8c04b342d8a750e6580a8da2 "20070924" . _:B9532ba1f8c04b342d8a750e6580a8da2 "MINISTRO INFRASTRUTTURE" . _:B9532ba1f8c04b342d8a750e6580a8da2 . . "Camera dei Deputati" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04139 presentata da LUIGI D'AGRO' venerdì 22 giugno 2007 nella seduta n.175 D'AGRÒ. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che: l'attuale formulazione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), dove si disciplinano gli affidamenti di lavori pubblici «sotto soglia comunitaria» (posta a 5.278.000 euro), configura come regola «naturale» (cioè la cui applicazione prescinde dalla necessità di una previa esplicazione nel bando di gara) la verifica in contraddittorio delle presunte offerte anomale, ma consente in alternativa alle stazioni appaltanti (qualora ne diano previo avviso nel bando di gara) di ricorrere all'esclusione automatica delle presunte offerte anomale; l'esperienza dei primi mesi di vigenza del codice ha dimostrato che nelle gare per l'affidamento di contratti di importo inferiore alla «soglia comunitaria» le stazioni appaltanti hanno di fatto invertito il rapporto delineato dalla norma tra «regola» ed «eccezione», finendo per utilizzare in modo pressoché totale il solo meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale; in questo modo si alimenta il fenomeno delle cordate di imprese che concorrono alle gare di appalto concordando preventivamente i ribassi da offrire, in modo tale da condizionare il determinarsi della «soglia di anomalia» (calcolata quale media delle offerte presentate) e, conseguentemente, l'individuazione dell'offerta vincente (recando il ribasso più vicino per difetto alla «soglia di anomalia»; tali logiche, inoltre, finiscono col premiare le imprese più spregiudicate invece di quelle più efficienti e corrette, costituendo un disincentivo ai processi di modernizzazione e di incremento della capacità competitiva delle imprese di costruzione; le imprese che non intendono sottostare a queste logiche si trovano, di fatto, esposte al rischio di perdere progressivamente i requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, definiti nel codice dei contratti pubblici; il fenomeno delle cordate e delle conseguenti turbative d'asta potrebbe essere prevenuto modificando le norme attualmente in vigore sugli appalti di lavori pubblici che non superano la «soglia comunitaria»; tale meccanismo finisce col premiare le imprese che offrono un ribasso medio, mentre tutte le altre offerte che si discostano dalle «medie» vengono automaticamente escluse, comprese le aziende che offrono un ribasso notevole, favorendo cosi la creazione di cartelli di imprese che con accordi premeditati riescono a governare la media a danno del libero mercato -: se non ritenga necessario modificare l'attuale normativa sui contratti pubblici, prodromica a pratiche contrastanti il libero mercato; se il meccanismo di aggiudicazione basato sulle medie non possa essere sostituito con quello del massimo ribasso (che vige per gli appalti pubblici superiori alla «soglia europea» e che privilegia le offerte più economicamente vantaggiose), unito al divieto di subappalto e di deposito della polizza fidejussoria a garanzia dei soggetti fornitori. (4-04139)" . "20070622-20070924" . "1"^^ . _:B9532ba1f8c04b342d8a750e6580a8da2 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04139 presentata da D'AGRO' LUIGI (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 22/06/2007" . . . . "D'AGRO' LUIGI (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO))" . "20070622" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04139 presentata da D'AGRO' LUIGI (UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)) in data 22/06/2007"^^ . . "4/04139" . "2015-04-28T22:17:08Z"^^ . "20070924" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" .