INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04065 presentata da ARLACCHI GIUSEPPE (PROG.FEDER.) in data 19941011

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_04065_12 an entity of type: aic

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: i conducenti di automezzi speciali sono dipendenti del Ministero di grazia e giustizia addetti "alla conduzione di mezzi speciali autopropulsori, autoambulanze, ecc. nonche' a quelli di mezzi forniti di dispositivi di sicurezza in uso ai servizi di appartenenza"; negli ultimi anni il servizio di gran lunga prevalente se non esclusivo consiste nella guida degli automezzi blindati in dotazione dei magistrati; tale personale accompagna il magistrato, anche se dotato di relativa scorta, in tutti i suoi spostamenti, esponendosi agli stessi rischi del magistrato e del personale armato di scorta; la guida di questi automezzi, che sono pesanti e scarsamente maneggevoli, risulta essere particolarmente difficoltosa anche a causa dei vetri speciali che diminuiscono notevolmente la visibilita'; tale e' la particolarita' dei compiti che, fino ad alcuni anni fa, essi venivano assunti previa frequenza di un corso di formazione alla guida ed avevano in dotazione ordinaria il giubbetto antiproiettile; le caratteristiche del servizio, accanto a personale armato, sono tali da rendere opportuno che anche il conducente dell'automezzo speciale sia munito di arma, previo rilascio della relativa licenza; i conducenti dei mezzi speciali sono stati inclusi tra le categorie che per munirsi del porto d'armi, non hanno l'obbligo di pagare la tassa di concessione governativa, ma a loro carico rimangono tutte le altre spese inerenti (visita medica, ecc.); la "speciale indennita' non pensionabile istituita con la legge 19 febbraio 1981, n. 27, articolo 3 a favore dei magistrati ordinari," in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attivita'", e' stata estesa con la legge 2 giugno 1988, n. 221, a tutto il personale dell'Amministrazione di grazia e giustizia in relazione alla qualifica funzionale. Ne consegue che la categoria dei conducenti percepisce un'indennita' inferiore a categorie sottoposte a rischi ben minori; in ultima analisi, i conducenti di automezzi costituiscono una categoria speciale di personale civile adibito a servizi di sicurezza, volti a garantire l'incolumita' dei magistrati; a questa situazione di lavoro, che comporta gravi rischi personali, non corrisponde alcun trattamento giuridico ed economico -: se, date le particolari caratteristiche del servizio svolto e in applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, intenda riconoscere un nuovo status giuridico per il personale assunto per tali mansioni; se non ritenga opportuno riconoscere agli stessi il diritto di munirsi della speciale patente di guida ministeriale; se non ritenga giusto esonerare i conducenti dei mezzi speciali dal pagamento di tutte le spese necessarie per munirsi del porto d'armi; se intenda erogare a loro favore un'indennita' adeguata ai rischi connessi ai loro compiti effettivi, equiparando tale indennita' a quella corrisposta agli appartenenti ai Corpi armati dello Stato che svolgono lo stesso servizio. (4-04065)
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ARLACCHI GIUSEPPE (PROG.FEDER.) 

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