INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04063 presentata da REALACCI ERMETE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090914

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04063 presentata da ERMETE REALACCI lunedi' 14 settembre 2009, seduta n.213 REALACCI, CENNI, VICO, BELLANOVA, GINEFRA, SERVODIO e MARGIOTTA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per i beni e le attivita' culturali. - Per sapere - premesso che: il decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 30 marzo 2009 n. 53 (Regolamento recante la disciplina delle modalita' per lo svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali», nonche' della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies, del Codice); i decreti ministeriali 26 maggio 2009 n. 86 e decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 87, e successivamente la circolare Ministero per i beni culturali del 12 agosto 2009 n. 35, il documento «linee guida applicative del segretariato generale del Ministero per i beni culturali sempre del 12 agosto 2009, che disciplinano l'articolo 182, comma 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno varato le norme attuative relative alla status di restauratore e di collaboratore; all'interno di questa complessa situazione normativa si applicano anche le fonti normative che regolamentano la materia di appalti pubblici: decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (e successive modifiche) nonche' il codice degli appalti decreto legislativo n. 163 del 2006 (Titolo IV Capo II che disciplina appalti di lavori pubblici per i beni culturali) ovvero le norme relative al campo del restauro di beni culturali e architettonici (cat. opere pubbliche OS2A e OS2B, rispetto alle qualifiche dei restauratori e OG2, OS25 per altre categorie di beni ancora non disciplinati su questo aspetto) cosi' come inizialmente previsto dal decreto ministeriale n. 294 del 2000 e decreto ministeriale n. 420 del 2001 da cui discendono le norme rispetto alle qualifiche richieste per l'accesso alla professione di restauratore (ovvero le cat. di OOPP OS2A e OS2B); come riconosce il documento sulla «Disciplina transitoria degli operatori del restauro» del Ministero per i beni e le attivita' culturali «[...] non esiste ancora nel nostro ordinamento una compiuta disciplina delle relative figure professionali» e che «e' generale la convinzione che la capacita' professionale dei singoli operatori assuma ruolo strategico insostituibile per assicurare la qualita' degli interventi conservativi perche' sino ad ora "il problema di verificare che tale idoneita' sussistesse in concreto e' stato per lungo tempo risolto all'interno di una prassi che vedeva il ricorso pressoche' generalizzato ad affidamenti di carattere fiduciario" che hanno condotto oggi alla esigenza di "verifica su basi oggettive della capacita' professionale degli operatori"»; da parte degli operatori del settore, dalle associazioni di categoria, come la CNA e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, si lamenta l'incongruita' e l'incoerenza delle prescrizioni relative alla qualifica di restauratore da cui sarebbero escluse molte societa' e molti lavoratori che, pur avendo nel concreto operato nel campo del restauro, non potrebbero accedere nemmeno alle prove di idoneita'. I soci e dipendenti sono parimenti automaticamente esclusi dall'accesso alle prove; come risulta dall'esame della circolare ministeriale la qualifica spetterebbe in sintesi, a coloro che hanno conseguito un diploma presso una scuola di restauro riconosciuta, - ad oggi solo tre gli istituti riconosciuti in Italia, oppure a scuole accreditate e.g. corsi con riconoscimento regionale di durata non inferiore a due anni, e svolto successivamente attivita' di restauro per almeno due anni che crescono fino a diventare otto anni qualora non si sia in possesso dei suddetti titoli di studio (come previsto all'articolo 182, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 63 del 2008); vi e' poi la modalita' di acquisire la qualifica tramite il superamento di un esame di stato abilitante, previsto per tutti coloro che fino ad oggi hanno operato nel settore ma non sono in possesso di tutti requisiti sopra descritti; analoghe prescrizioni vengono definite anche per la qualifica di collaboratore restauratore; l'accesso alla prova di idoneita' e' vincolata alla presentazione di certificazioni ed atti che dovrebbero attestare la professionalita' acquisita dai candidati; la documentazione richiesta dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, riferendosi ad un periodo temporale anteriore all'anno 2000, e' per la maggior parte degli operatori del settore impossibile da recuperare; l'anomalia piu' vistosa nelle previsioni regolamentari introdotte dall'attuale decreto ministeriale n. 53 del 2009, sta nel vincolare l'accesso alla prova di idoneita' alla presentazione del certificato di Regolare esecuzione dell'intervento di restauro (che dovrebbe dimostrare la Responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento) introducendo un elemento ostativo per la partecipazione alla prova; lo stesso Ministero per i beni e le attivita' culturali nella circolare n. 35 del 2009 del 12 agosto 2009, «Linee guida applicative dell'articolo 182, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quinquies del Codice dei beni culturali e del paesaggio»; afferma che: «In realta' la redazione dei certificati di buon esito (prevista inequivocabilmente per i lavori pubblici a partire dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000) puo' ritenersi consolidata soltanto alla fine degli anni '90; per i lavori precedenti, e comunque in mancanza del certificato, gli Uffici interessati sono tenuti a verificare "ora per allora" la corretta esecuzione degli interventi conservativi»; una diffusa «...negligenza delle stazioni appaltanti nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000) e' stata evidenziata anche in un determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici del 3 aprile 2002, n. 6; il certificato e' stato introdotto dall'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici). Quindi per i candidati alla prova di idoneita', ai quali e' richiesto di avere svolto attivita' di Restauro per almeno quattro anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 420 del 2001, e' sostanzialmente impossibile documentare la propria attivita' mediante tale certificato; inoltre, il decreto ministeriale n. 53, fa coincidere la titolarita' della Responsabilita' Diretta nella Gestione Tecnica dell'intervento, individuata come unica misura di riferimento utile alla certificazione della professionalita', con il ruolo «...almeno di direttore di cantiere», una specificazione aggiuntiva e diversa rispetto ai criteri di ammissione alla prova previste dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali; nello stesso decreto stabilisce le medesime regole anche per quanti svolgono attivita' complementari all'attivita' del Restauratore, ovvero per i Collaboratori restauratori, che dovranno essere valutati nella stessa prova di idoneita' per un ruolo che non comporta alcuna scelta metodologica nell'intervento conservativo, rischiando di rimanere completamente esclusi dal lavoro fino ad oggi svolto nelle imprese del settore; da un'indagine sul comparto condotta da Feneal, Filca e Fillea, in tutto il territorio nazionale, alcune migliaia di lavoratori verrebbero esclusi tanto dalla possibilita' di accesso alla qualifica di Restauratore, quanto da quella di collaboratori restauratori, depauperando il settore della forza lavoro oggi attiva; in particolare, da una verifica condotta dalla CNA in Toscana, e' emerso che: «molti imprenditori del restauro, pur avendo frequentato scuole di restauro, corrono il rischio di dover dimostrare gli otto anni di lavoro continuativo e certificato con le Soprintendenze precedenti al 2001, data del varo della primo decreto ministeriale in materia»; questa circostanza impedisce a tutte le imprese ed ai lavoratori che negli ultimi sedici anni operano nel restauro (cioe' da 8 anni, o almeno 4 in caso di presenza titoli di studio idonei, prima del 2001 fino ad oggi) di poter accedere a tale qualifica, cancellando in un colpo solo una intera generazione di operatori, non permettendo cosi' l'indispensabile trasmissione del saper fare; l'applicazione della nuove «Linee guida» mette ad esempio a rischio l'occupazione delle 400 imprese e dei 1.100 restauratori che operano a Firenze e le 100 imprese e 1.300 dipendenti pisani; ad oggi le Soprintendenze locali, pur dovendo svolgere l'istruttoria, nonostante la carenza di personale ed economica, non hanno ad adottato criteri uniformi per attestare le sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti interessati -: quali provvedimenti urgenti intendano intraprendere i Ministri interrogati al fine di risolvere in maniera non transitoria la questione della qualifica di restauratore e specificatamente come possa essere accertata con equita' la professionalita' e l'esperienza di affermati operatori del settore dei beni culturali. (4-04063)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04063 presentata da REALACCI ERMETE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090914 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
CENNI SUSANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GINEFRA DARIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARGIOTTA SALVATORE (PARTITO DEMOCRATICO) 
SERVODIO GIUSEPPINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
VICO LUDOVICO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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REALACCI ERMETE (PARTITO DEMOCRATICO) 

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