INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03987 presentata da PICANO ANGELO (POPOLARI-UDEUR) in data 13/06/2007

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03987 presentata da ANGELO PICANO mercoledì 13 giugno 2007 nella seduta n.169 PICANO. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che: in data 1 o marzo 2004 l'Anas approvava con D.A. n. 6352 il progetto esecutivo dei lavori, da porre a base di gara, riguardanti «la S.S. n. 516 superstrada dei Vivai III lotto costruzione del tratto stradale da Lettoli a Pieve di Sacco e di un nuovo svincolo di via Veneto con collegamento con la S.P. n. 12 Dole-Pieve; a seguito di gara d'appalto i lavori sono stati affidati con D.A. n. 2543 del 3 maggio 2005 all'Ati Cogip S.r.l. (Mandataria) dell'Ati Ing. Pavesi & C. S.p.a. con un ribasso del 12,85 per cento; in data 15 giugno 2005 con D.A. n. 57244 e Rep. n. 57244 è stato stipulato il contratto tra ANAS e l'Ati appaltatrice; in data 7 luglio 2005 sono stati consegnati i lavori di che trattasi come da regolare verbale di consegna; in data 15 gennaio 2007 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Salvatore Venuto propone al condirettore generale, ing. Michele Minenna, l'approvazione della perizia di variante che tempestivamente in pari data la trasmette al Consiglio di Amministrazione; in data 15 marzo 2007 il capo compartimento dopo aver informato l'Ispettore generale di zona prot. CVE 00110032-P autorizzazione a redigere perizia di variante allegando alla stessa un rapporto informativo del responsabile del procedimento sulla base delle necessità riscontrate e delle motivazioni che impongono la variante; in data 23 marzo 2007 l'ing. Michele Minenna Condirettore Generale trasmette al consiglio di amministrazione la relazione tecnico amministrativa della perizia di variante di che trattasi per un maggior costo euro 13.349.999,42 che risulta già agli atti dell'Anas, risulta infatti essere la n. 1 del 15 gennaio 2007; in data 26 marzo 2007 la direzione centrale con nota CDG-0038720-P ha autorizzato la redazione della perizia di variante; in data 10 maggio 2007 il consiglio delibera favorevolmente l'approvazione della perizia di variante coordinata diretta e sostenuta dal condirettore ing. Michele Minenna nonostante, come lo stesso ing. Michele Minenna dichiara, la perizia di variante sia redatta per un importo non solo oltre il 5 per cento consentito dalla attuale normativa, ma per un importo superiore al quinto d'obbligo cioè con un incremento percentuale pari ad oltre il 48,50 per cento; la redazione della perizia ha sconvolto totalmente quelle che erano le previsioni di progetto prevedendo nuove lavorazioni e introducendo 15 nuovi prezzi tanto che per la realizzazione delle stesse opere previste in progetto è stato necessario reperire un nuovo finanziamento di euro 13.349.999 a fronte di un importo di contratto di euro 18.091.538; il RUP dichiara che la perizia di variante si è resa necessaria per l'entrata in vigore di nuove normative tecniche per la costruzione delle opere in cemento armato e precisamente si riferisce all'Ordinanza ministeriale n. 3274 del 20 marzo 2003 e alla delibera del consiglio regionale del veneto n. 67 del 3 dicembre 2003; quanto dichiarato dal RUP sembrerebbe non esatto in quanto il progetto esecutivo posto a base di gara è stato approvato dall'ANAS in data 1 o marzo 2004 e quindi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale n. 3274 del 20 marzo 2003 e alla delibera del consiglio regionale del Veneto n. 67 del 3 dicembre 2003. Questa dichiarazione avrebbe permesso l'aumento dell'importo dei lavori relativamente alle sole opere in cemento armato pari a euro 1.609.381,83 al netto del ribasso d'asta; il RUP dichiara che la perizia di variante si è resa necessaria per le disposizioni dell'Ente ferroviario che programmando il raddoppio della linea Mestre-Adria ha chiesto di modificare la luce netta dell'opera di scavalco prevista in progetto; risulterebbe invece che la Società Sistemi territoriali Ente Ferroviario Spa in data 6 aprile 2005 con Prot. n. 692 prima dell'aggiudicazione della gara avvenuta in data 3 maggio 2005 avrebbe comunicato all'ANAS le prescrizioni da adottare nel progetto esecutivo per il rilascio del Nulla osta tecnico da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Mestre; il RUP dichiara che la perizia di variante si è resa necessaria per la modificata situazione territoriale riguardo al reperimento dei materiali inerti per la costruzione dei rilevati stradali causa le normative applicate dalla Regione Veneto in materia di cave ed attività estrattive, nonché per adempiere alle direttive europee sul riutilizzo di materiali riciclati; le cose starebbero diversamente: infatti le normative a cui si riferisce lo stesso RUP sono la legge regionale del 7 settembre 1982 n. 44 e gli aggiornamenti al piano Regionale Attività Cave del 30 giugno 2003 e il decreto ministeriale 203 del 2003 sul riutilizzo dei materiali riciclati. Come ben evidente tali leggi risultano essere in vigore prime dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ANAS avvenuto in data 01 marzo 2004. Con questa motivazione sarebbe stato possibile l'aumento dei lavori relativamente ai soli rilevati e movimenti di materie per un importo pari a euro 4.915.169,04 al netto del ribasso d'asta; il RUP dichiara che la perizia di variante si è resa necessaria perché a causa dell'incremento del traffico non prevedibile in progetto si è ritenuto opportuno studiare un pacchetto di sovrastruttura con maggiore durabilità nel tempo; tale motivazione sostenuta dal RUP non sarebbe esatta in quanto propone di realizzare una fondazione stradale avente uno strato di circa 30 cm. costituita da fresato di conglomerato bituminoso cioè utilizzando materiali provenienti dal disfacimento di pavimentazioni stradali esistenti e quindi già di proprietà dell'ANAS. Con questa motivazione sarebbe aumentato l'importo dei lavori relativamente alla sola sovrastruttura stradale per un importo pari a euro 1.094.532,41 al netto del ribasso d'asta; il RUP dichiara che la Perizia di variante si è resa necessaria per attenersi alle nuove direttive dei locali consorzi di bonifica per quanto riguarda la regimentazione delle acque meteoriche e di irrigazione; risulterebbe invece che il Consorzio di bonifica Bacchiglione del Brenta comunica all'ANAS le prescrizioni da adottare nel progetto esecutivo con nota prot. n. 4525 del 18 giugno 2003 e prot. n. 3141 del 18 giugno 2003. Tali prescrizioni sono state inviate all'ANAS prima dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della stessa ANAS avvenuto in data 1 o marzo 2004. Con questa motivazione i lavori relativamente alla realizzazione delle opere idrauliche sarebbero aumentati per un importo pari a euro 107.378,05 al netto del ribasso d'asta; il RUP dichiara che la perizia di variante si è resa necessaria per adeguare le barriere antirumore nel rispetto della legge quadro sull'inquinamento acustico la n. 447 del 1995 la direttiva europea 89/106 CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993, e il decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000; sembrerebbe invece che la normativa a cui si riferisce sia precedente all'approvazione del progetto esecutivo. Per cui sarebbe illogico l'aumento dell'importo dei lavori relativamente alla realizzazione delle barriere antirumore per una cifra pari a euro 1.795.255.80 al netto del ribasso d'asta -: come mai il RUP prima di indire la gara non abbia proceduto alla verifica della esecutività del progetto e alla sua validazione come prescritto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 in cui si prevede espressamente la rispondenza del progetto esecutivo alla normativa vigente; quali provvedimenti il Ministro ritenga adottare per salvaguardare gli interessi pubblici. (4-03987)
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