INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03490 presentata da BENAMATI GIANLUCA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090708

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03490 presentata da GIANLUCA BENAMATI mercoledi' 8 luglio 2009, seduta n.199 BENAMATI, TULLO, MELIS, TOUADI, BELLANOVA e PICIERNO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: da informazioni assunte risulta che molte banche hanno inviato, a ridosso della scadenza del 28 giugno 2009, ai titolari di rapporti di conto corrente una proposta di modifica unilaterale del contratto nelle forme di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) per imporre, a pena il recesso del contratto entro 60 giorni, la sostituzione della commissione di massimo scoperto con commissioni a vario titolo rinominate (commissione per mancanza fondi, commissione di disponibilita' creditizia, commissione sull'accordato, commissione per istruttoria urgente, eccetera), in molti casi di entita' superiore alla CMS e caratterizzate da meccanismi di calcolo complessi e poco chiari; l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, in tema di contratti bancari, al comma 1 prevede: «Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido»; il comma 1 del citato articolo 2-bis prosegue poi dichiarando nulle anche «le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento»; le nuove commissioni introdotte per aggirare l'eliminazione della commissione di massimo scoperto, o quantomeno la forte limitazione delle sue possibilita' applicative, in molti casi vanno a colpire la messa a disposizione di fondi da parte della banca a prescindere dal fatto che gli stessi siano o meno utilizzati, con cio' comportando una forte penalizzazione delle imprese e delle persone fisiche titolari di conti correnti ed una lievitazione del costo del denaro anche nei confronti di soggetti a cui in precedenza non si rendeva applicabile la commissione di massimo scoperto, in un momento di difficolta' economica e finanziaria nel quale il sistema bancario, dopo aver ricevuto aiuti e garanzie pubbliche, si e' a piu' riprese impegnato a favorire la ripresa mediante la concessione di credito; a seguito dell'introduzione di tali commissioni tante imprese si vedranno costrette a richiedere di ridurre gli affidamenti concessi per non sostenere oneri aggiuntivi inutili, con cio' penalizzando il rilancio della produttivita' del Paese; l'applicazione di tali commissioni vuole nella sostanza aggirare una norma di legge introdotta prima dal «decreto Bersani» sulle liberalizzazioni e poi, dopo una vicenda legislativa tormentata, approvata dal Parlamento nell'ambito delle «disposizioni anticrisi» per eliminare un ingiustificato ed iniquo sovracosto del credito determinato in modo non proporzionale ne' all'importo utilizzato dal cliente ne' al rischio che egli rappresenta, e con la finalita' di ricostituire condizioni di trasparenza ed equita' nel sistema bancario italiano; le misure adottate dalle banche hanno gia' suscitato reazioni negative nell'opinione pubblica, manifestatasi con varie forme di protesta apparse sui principali mezzi di comunicazione e con una denuncia all'Antitrust da parte di Adusbef e Federconsumatori; il citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008 prevede, al comma 2, che «Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge diventano rilevanti ai fini della determinazione del TAEG e della rilevazione dell'usura, demandando al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia l'emanazione di istruzioni in merito all'applicazione delle nuove disposizioni nella rilevazione del tasso effettivo globale medio che costituisce il parametro di riferimento su cui calcolare il tasso di usura; le commissioni per la messa a disposizione di somme indipendentemente dall'effettivo prelevamento delle stesse, recentemente introdotte dagli istituti di credito, sebbene presentino aspetti di commistione tra commissioni applicate per servizi resi dalla banca e commissioni che sono in realta' interessi mascherati quindi costo del credito, sembrano impostate con caratteristiche tali da aggirare anche la comprensione delle stesse nella rilevazione del tasso di usura -: se quanto in premessa risponda al vero; quali iniziative intenda assumere per garantire i titolari di conti correnti bancari del rispetto sostanziale e non solo formale da parte degli istituti di credito dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, e conseguentemente evitare un ulteriore degrado della trasparenza e della reputazione del sistema bancario italiano e quali provvedimenti intenda adottare per disciplinare l'applicazione delle nuove disposizioni nella rilevazione del tasso effettivo globale medio che costituisce il parametro di riferimento su cui calcolare il tasso di usura con particolare riferimento alla riconducibilita' o meno delle spese e commissioni recentemente introdotte dagli istituti di credito in sostituzione della commissione di massimo scoperto all'interno del tasso di usura. (4-03490)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03490 presentata da BENAMATI GIANLUCA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090708 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MELIS GUIDO (PARTITO DEMOCRATICO) 
PICIERNO PINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
TOUADI JEAN LEONARD (PARTITO DEMOCRATICO) 
TULLO MARIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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4/03490 
BENAMATI GIANLUCA (PARTITO DEMOCRATICO) 

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