INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03306 presentata da MOLINARO PAOLO SANDRO (FORZA ITALIA) in data 19940919
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Ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e per affari regionali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333 stabilisce che "ai dirigenti (delle regioni, dei comuni, delle province e delle comunita' montane) e' corrisposta un'indennita' di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni, graduata in relazione al coordinamento d'attivita', all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi, alla rilevanza delle attivita' di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi, alla disponibilita' richiesta in relazione all'incarico conferito", che "l'indennita' e' commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1" e che il comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica stesso riporta testualmente "La nuova disciplina dell'indennita' di funzione decorre inderogabilmente dal 1^ ottobre 1990 (omissis)"; il ministero del tesoro, con nota, n. 85309/TEO del 4 dicembre 1990 ha rilevato che "L'esame sistematico delle citate norme induce la scrivente a ritenere che il requisito della pensionabilita' sia sussistente, in base all'articolo 30 del DL 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131, solo per la parte d'indennita' (0,1) assicurata con carattere di generalita' a tutti i dirigenti e, pertanto, si precisa che la contribuzione CPDEL dovra' gravare sull'indennita' de qua nella limitata misura sopra indicata"; la predetta circolare, pero', non e' stata condivisa ne' accettata da parecchi Enti e loro dipendenti, tant'e' che diversi ricorsi ai competenti TAR (Lazio, Marche e Valle d'Aosta, che si sono pronunciati per la pensionabilita' dell'indennita' di funzione) sono stati presentati. Inoltre, alcuni Enti hanno adottato specifici provvedimenti sulla quiescibilita' per intero o in parte dell'indennita' di funzione (la regione Veneto, i comuni di Siena e Torino, la comunita' montana Agordina ed altre ancora); alcuni di tali ricorsi ai Tribunali regionali Amministrativi ed alla Corte dei Conti sono tuttora in corso d'esame, che diverse richieste formulate nelle differenti sedi non sono state ancora definite, che non pochi Enti hanno adottato deliberazioni al riguardo, creando evidenti disparita' di trattamento per posizioni che dovrebbero essere disciplinate da norme statali (deliberazioni di dubbia legittimita' e differenti, non solo nella sostanza, da Ente ad Ente); in un settore delicato quale quello delle pensioni nel settore pubblico tutto cio' ha creato disagi e incomprensioni, particolarmente ora, in un momento in cui e' al rinnovo il contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti locali; si ritiene opportuna e urgente l'adozione di un provvedimento normativo che sia in grado di fare chiarezza sulla materia e dare certezze al riguardo -: quale orientamento e provvedimenti legislativi il Ministro intenda assumere in merito alla pensionabilita' dell'indennita' di funzione dei dirigenti degli Enti locali, allo scopo di uniformare a livello statale le tante leggi regionali e le deliberazioni degli organi comunali in materia. (4-03306)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03306 presentata da MOLINARO PAOLO SANDRO (FORZA ITALIA) in data 19940919
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19940919-19950313
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03306 presentata da MOLINARO PAOLO SANDRO (FORZA ITALIA) in data 19940919
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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MOLINARO PAOLO SANDRO (FORZA ITALIA)
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MINISTRO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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