"2015-04-28T21:52:40Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03194 presentata da PICCHI GUGLIELMO (FORZA ITALIA) in data 04/04/2007"^^ . . "0"^^ . "20070404" . . . "PICCHI GUGLIELMO (FORZA ITALIA)" . "Camera dei Deputati" . "4/03194" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03194 presentata da GUGLIELMO PICCHI mercoledì 4 aprile 2007 nella seduta n.141 PICCHI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: la qualità e la tipicità della piccola industria e dell'artigianato del Nostro Paese con la loro professionalità, l'intelligenza e fantasia hanno portato i prodotti e lo stile italiani ad essere riconosciuti ed apprezzati in tutto il mondo; l'articolo 517 codice penale - e, in materia di frode l'articolo 515 - puniscono, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, «chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto», in particolare assicurando il consumatore sull'origine e la provenienza da un determinato produttore e non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge); il precedente Governo ha predisposto apposite norme, finalizzate a promuovere il Made in Italy , alla lotta alla contraffazione e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri e nazionali; in particolare, l'entrata in vigore del decreto legislativo denominato «codice dei diritti di proprietà industriale» del 10 febbraio 2005, n. 30, ha rafforzato, modificandola e semplificandola, la tutela della proprietà industriale con la riunificazione di circa 40 leggi ed innumerevoli provvedimenti di altro tipo proliferati dopo il fallimento dell'ultimo tentativo di un testo unitario della Proprietà Industriale che risale addirittura al 1934, e al tempo stesso adeguando la disciplina nazionale al diritto internazionale più moderno vigente nel settore; ancora più in particolare, l'indicazione Made in Italy è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), definito come «a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio nazionale o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine», affidando ad un successivo Regolamento di Esecuzione opportune e più approfondite integrazioni, dopo aver verificato l'effetto di tali norme in una materia complessa e delicata da sviluppare ed integrare in modo adeguato; una vera e propria normativa europea sull'etichettatura dell'origine dei prodotti industriali non esiste, in quanto esiste soltanto il regolamento CEE n. 2913/92 del consiglio del 12 ottobre 1992 (e successive modifiche) che istituisce un codice doganale comunitario (G.U.L.302 del 19 ottobre 1992) per fornire alcune definizioni sull'origine delle merci ai soli fini dell'applicazione della tariffa doganale, ma nulla dispone sull'etichettatura; in particolare, in tale Regolamento CEE n. 2913/92: vengono considerate all'articolo 23 «originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese» e se ne fa un elenco citando i minerali estratti dal sottosuolo, i prodotti agricoli e d'allevamento, quelli della pesca tramite navi battenti bandiera del Paese, eccetera; inoltre definisce all'articolo 24 «una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale»; tuttavia, il successivo Regolamento CEE n. 2454/93 (e successive modifiche) ha meglio precisato, sempre con riferimento all'applicazione della tariffa doganale, che non sono sufficienti a conferire l'origine del prodotto alcune lavorazioni o trasformazioni semplici come il cambiamento dell'imballaggio, la lavatura, la riduzione in pezzi, la semplice riunione di parti per costituire un prodotto completo, eccetera; pertanto, in molti casi sembra difficile prevedere che cosa si intenda per Made in Italy , dato che moltissimi prodotti sono fatti con materia prima importata, oppure sono importati componenti o semilavorati che vengono assemblati per ottenere il prodotto finito; pertanto può accadere che venga importato un prodotto finito (o quasi) e poi spacciato per italiano con la semplice operazione di imballaggio ed etichettatura; marchi collettivi, con i relativi Regolamenti concernenti il loro uso, sono già stati registrati da privati per fornire servizi di tracciabilità di prodotti on-line , vedi per esempio il marchio True Italy ; mentre altri sembrano essere utilizzati come indicazione di origine, vedi ad esempio «100 per cento italiano»; un «logo nazionale», consistente in una «i» ed una «t» stilizzate, ed un portale «Italia.it» sono stati presentati alla stampa a Palazzo Chigi, come brand di promozione coordinata per il turismo del Sistema Italia; procedono i lavori a livello Comunitario per rafforzare una unica indicazione di origine denominata made in UE per consolidare il progetto di unificazione dei Paesi europei in uno Stato unico e per contrastare la crescente invadenza di prodotti dell'estremo oriente, considerando al tempo stesso che il processo di allargamento della Comunità europea prevede un numero sempre maggiore di Stati membri (nel 2004 hanno aderito Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia; nel 2007 Romania e Bulgaria)-: come il Ministro interrogato intenda integrare e sviluppare la normativa attuale e garantire un'efficace tutela, un opportuno utilizzo ed una chiara interpretazione dell'indicazione Made in Italy garantendo una soluzione soddisfacente per gli operatori del Nostro Paese a beneficio dell'attività industriale nazionale; quali siano gli intendimenti del Ministro per contrastare efficacemente le false e fallaci indicazioni di provenienza sui prodotti industriali per tutelare il Made in Italy ; qual è la politica e la strategia del Governo correlata al suddetto «logo nazionale» ed al portale «Italia.it» per il settore turistico e se il suddetto logo è stato registrato come marchio; in caso affermativo, se è previsto un Regolamento sull'uso di tale marchio (come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005); come il Ministro giudica l'istituzione a livello comunitario di una indicazione di origine made in UE .(4-03194)" . . "20070404" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03194 presentata da PICCHI GUGLIELMO (FORZA ITALIA) in data 04/04/2007" .