INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02834 presentata da SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI) in data 20090421

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02834 presentata da DOMENICO SCILIPOTI martedi' 21 aprile 2009, seduta n.163 SCILIPOTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: a decorrere dal mese di ottobre 2007 la SERIT Sicilia S.p.a. notificava ad alcuni contribuenti del Comune di Capo d'Orlando (Messina) cartelle esattoriali per fatture inviate dall'ATO ME 1 S.p.a. nel corso dell'anno 2005; l'iscrizione a ruolo veniva effettuata dagli stessi funzionari dell'ATO ME 1 S.p.a. (con successiva trasmissione degli elenchi degli insolventi alla SERIT Sicilia S.p.a. per l'emissione delle cartelle) nonostante quanto espressamente previsto dal regolamento firmato tra la stessa ATO ME 1 S.p.a. ed i 33 comuni; piu specificamente, l'articolo 10, comma 4 del Regolamento stilato dal Comune di Capo d'Orlando con l'ATO ME 1 S.p.a. prevede in carico a detta la «gestione del contenzioso fino ad impossibilita accettata della riscossione, limite oltre il quale l'ATO comunichera' al Comune gli importi ed i nominativi degli utenti insolventi per l'eventuale iscrizione a ruolo»; dalle risultanze raccolte sembrerebbe che la societa' d'ambito non abbia mai provveduto ad inviare a nessuno dei 33 comuni ricadenti nell'ambito dell'ATO ME 1 S.p.a. i nominativi dei contribuenti insolventi per l'iscrizione a ruolo, mancando in tal senso di ottemperare a quanto espressamente regolato dalla specifica procedura; ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, «La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate»; l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo comma stabilisce che: «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; in materia di riscossione, il comma 5 della medesima disposizione precisa che: «I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle norme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano gia' costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 537; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione; la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali, ai sensi del disposto dell'articolo 36, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e svolta in proprio dall'ente locale o e affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; in materia di riscossione TIA la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 ottobre 1999 (in II Fisco, n. 39/99) riconosceva che la disposizione istitutiva della tariffa ha carattere di norma speciale; in sostanza mentre gli ATO assumono la precipua funzione di assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani, ai Comuni rimane il compito esclusivo di organizzare la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'; si potrebbe concludere pertanto che sia sempre il Comune ad essere identificato quale soggetto gestore del servizio e, pertanto, unico titolare abilitato alla riscossione dell'entrata de qua; la commissione Tributaria di Messina, sezione 10, con sentenza n. 466 del 2008 ha stabilito, in merito ad un ricorso per l'ATO ME2, che gli ATO non sono enti locali. Recita, in tal senso, un passo della sentenza: «L'atto di intimazione della TIA e' annullato in quanto la societa' chiamata in causa che l'ha emesso non ha dimostrato in giudizio l'affidamento e/o attribuzione del potere all'emanazione di atti natura tributaria. L'atto di intimazione impugnato, sottoscritto da soggetto esterno all'ente legittimato (ATOME) all'accertamento e riscossione della TIA e nullo ed improduttivo di qualsivoglia effetto. Quanto all'esistenza del potete di accertamento liquidazione e riscossione di tributi locali l'articolo 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ha concesso ai Comuni la facolta' di gestire, sia in proprio sia in affidamento a terzi, tali attivita'. L'incarico a terzi, pertanto, puo' essere affidato, in virtu' di tale previsione legislativa, solo alle province e dai comuni, nella specie essendo l'ATO ME2 una societa' per azioni e non essendo un ente locale, ne' risultando che l'AIP partecipa come socio privato a detta societa', le intimazioni impugnate sono dichiarate nulle per difetto assoluto di attribuzione» -: quali risultino essere le informazioni in possesso del Governo sulla legittimita' delle procedure ricordate in premessa e, piu' in dettaglio, delle modalita' concrete di riscossione della TIA per i casi prospettati e per tutte le situazioni analoghe e similari a quelle prospettate; se gli ATO possano agire per fare i ruoli direttamente con i propri funzionari, tenuto conto della espressa previsione normativa dell'articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce solo ai comuni ed alle province tale facolta'; quali misure si intendano adottare per mettere al riparo da procedimenti impropri e potenzialmente lesivi di diritti i cittadini interessati.(4-02834)
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