INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02616 presentata da LATRONICO FEDE (LEGA NORD) in data 19940801

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_02616_12 an entity of type: aic

Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. - Per sapere - premesso che: la Societa' per la gestione degli impianti idrici S.p.A. e' stata istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; le azioni della societa' (S.p.A.) sono possedute al 100 per cento dal Ministero del tesoro. Oggetto della societa': a) realizzazione di opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature gia' in gestione diretta Ex Cassa per il Mezzogiorno; b) parte delle opere dei piani annuali di attuazione legge n. 64 del 1986; c) completamenti e realizzazioni di nuove opere necessarie per dare piena funzionalita' agli impianti; Ambito territoriale d'intervento: i territori dell'ex Cassa per il Mezzogiorno; opere conferite: opere dell'elenco allegato A; modalita' operative per perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale: quelle usuali delle S.p.A. (per mezzo di societa', consorzi di imprese italiane e straniere, controllate o collegate aventi oggetto analogo affine, connesso o strumentale al proprio); capitale sociale iniziale 10 miliardi, piu' il valore delle opere conferibili, piu' gli stanziamenti gia' destinati alle opere in corso di esecuzione e di competenza della societa'; durata della societa': fino al 31 dicembre 2020; alla luce della legge n. 36 del 1994 le competenze della societa' per la gestione degli impianti idrici S.p.A. si sovrappongono, anzi interferiscono pesantemente con i contenuti normativi della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che, essendo successiva al decreto legislativo istitutivo della societa' in questione, ne avrebbe dovuto tenere subito conto. La legge in materia di risorse idriche dispone tra l'altro che: 1) le regioni delimitano gli ambiti territoriali ottimali per i bacini idrici (articolo 8, comma 1 e 2); 2) i comuni e le province organizzano il servizio idrico integrato (ciclo dell'acqua) articolo 9, comma 1; 3) il servizio idrico integrato (articolo 4, comma 1, lettera f) sia "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue"; 4) ciascun ente locale ha facolta' di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico - articolo 16; le opere esistenti o in corso di esecuzione di competenza della "societa' per la gestione degli impianti idrici" sono prevalentemente impianti idrico-potabili e rappresentano, nella maggior parte dei casi, solo parte delle opere necessarie per i bacini idrici, i quali possono o meno coincidere con i futuri ambiti territoriali di cui all'articolo 8 commi 1 e 2 della legge n. 36 del 1994; appare indispensabile, pertanto, ricondurre le competenze e l'attivita' della societa' in oggetto nell'ambito dell'ottimo schema organizzativo-funzionale della citata legge n. 36 del 1994 al fine di perseguire almeno; la necessaria riduzione degli enti gestori degli acquedotti (sono piu' di 5000 in Italia); la realizzazione del ciclo dell'acqua; il coordinamento degli interventi di realizzazione delle infrastrutture -: quali sia l'intento dei Ministri competenti o se intendano commissariare la societa' in oggetto, impedendo che essa assuma partecipazioni in altre societa' e stabilendo che tutte le opere di competenza siano trasferite ai gestori che saranno individuati secondo le norme di cui all'articolo 9 della richiamata legge n. 36 del 1994. (4-02616)
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LATRONICO FEDE (LEGA NORD) 

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