INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02360 presentata da LOMAGLIO ANGELO MARIA ROSARIO (L' ULIVO) in data 29/01/2007

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02360 presentata da ANGELO MARIA ROSARIO LOMAGLIO lunedì 29 gennaio 2007 nella seduta n.099 LOMAGLIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che: l'impresa individuale Luigi Geraci, con nulla osta dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana n. 2970 del 14 luglio 1975 fu ammessa a usufruire dei benefici di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 166 per la realizzazione di 192 alloggi di tipo economico-popolare da realizzare a Caltanissetta, località «Balate» con contributo, ai sensi delle leggi vigenti in materiali edilizia economica popolare, pari al 75 per cento della spesa occorrente per la realizzazione dell'intero programma; il Consiglio comunale di Caltanissetta con delibera n. 60 del 23 dicembre 1975, approvò il piano per l'insediamento dei suddetti 192 alloggi, cedendo sotto forma di diritto di superficie l'area al geometra Geraci per la durata di 99 anni; lo stesso Comune, contestualmente, approvò lo schema di convenzione che avrebbe dovuto regolare sia i rapporti tra il Comune stesso e l'impresa costruttrice, sia quelli tra Comune, impresa e terzi acquirenti; successivamente, in data 31 gennaio 1976 il geometra Geraci stipulò con il Comune di Caltanissetta la convenzione iscritta al rep. n. 1201 registrata il 2 febbraio 1976 per il piano di insediamento del complesso suddetto; in tale complesso erano compresi 192 alloggi che furono oggetto di altrettanti preliminari con il medesimo numero di famiglie; utilizzando lo stesso modello, l'impresa Geraci firmò con i promissori acquirenti i preliminari in cui il prezzo dei rispettivi immobili non era specificatamente determinato ma determinabile con apposito decreto ministeriale; dalla lettura sistematica del contratto preliminare e dopo trent'anni di liti giudiziarie, i giudici che si sono occupati della vicenda hanno ritenuto che il D. M. applicabile fosse il n. 457 del 1978 (quello vigente alla data in cui avrebbe dovuto stipularsi il contratto definitivo); rimangono ancora oggi oggetto di contesa l'effettiva determinazione delle somme ancora eventualmente dovute dai promissori acquirenti nonché le modalità di pagamento delle stesse; tali controversie hanno tuttavia da tempo creato le condizioni per ritenere che la pronuncia si sarebbe basata su condizioni assai inferiori rispetto alle aspettative del geometra Geraci; le recenti indagini della Magistratura e della Guardia di finanza, tuttora in corso, sono volte a dimostrare che quest'ultimo, in qualità di titolare della omonima impresa individuale, nel dubbio di non riuscire ulteriormente a lucrare sugli immobili, attraverso un piano articolato e criminoso, ha dapprima trasformato la ditta in Geraci Costruzioni S.a.s. e poi, nel 2002, in SO. GI. M. S.p.a e successivamente, ha tentato di arricchirsi utilizzando il meccanismo delle «scatole cinesi»; progettando ad arte il fallimento della SO. GI. M. S.p.a., infatti, lo stesso ha indotto i promissori acquirenti, che avevano già quasi integralmente pagato il prezzo dell'immobile fissato dal preliminare e che nel frattempo avevano occupato gli immobili, ad aderire alle nuove condizioni economiche stabilite dal costruttore, pena la rinuncia all'acquisto o l'accettazione del pagamento del prezzo dell'asta giudiziaria provocata dal fallimento pilotato a favore del creditore simulato MG TUR S.r.l. (dietro la quale si celava in realtà lo stesso gruppo imprenditoriale Geraci); a seguito della complessa operazione investigativa operata dalla guardia di finanza nel 2006, tutti gli immobili suddetti sono stati oggetto di sequestro preventivo a tutela dei promissori acquirenti; il magistrato intende dimostrare che attorno al gruppo imprenditoriale Geraci operasse un'associazione criminale cinica e spregiudicata che ha utilizzato le risorse dello Stato, le norme di legge e le decisioni assunte dagli organi rappresentativi del Comune di Caltanissetta, per stravolgere gli obiettivi che tali normative fissavano e per negare di fatto le finalità di interesse pubblico che derivano dallo spirito e dalla lettera di quelle leggi; i promissori acquirenti sono peraltro in attesa delle sentenze della Corte d'Appello di Caltanissetta, relative ai giudizi civili intrapresi al fine di ottenere il definitivo trasferimento della proprietà, con la contestuale determinazione di un equo prezzo di acquisto degli alloggi; bisogna assolutamente intervenire con tutti gli strumenti, al fine di garantire ai promissori acquirenti l'acquisizione del pieno diritto di proprietà dell'immobile loro spettante. In tal modo, dopo trent'anni, si compirebbe un atto di giustizia restituendo credibilità alle istituzioni a favore di tanti cittadini che hanno visto negato il diritto alla casa. Tale diritto veniva loro garantito da una legge dello Stato, la n. 166 del 25 luglio 1975, che è stata piegata e strumentalizzata da ignobili manovre speculative compiute nell'assoluto disprezzo della legge; le vicende in esame si sono sviluppate in un periodo nel quale la competenza amministrativa sull'edilizia popolare spettava al Ministero dei lavori pubblici, e le relative funzioni non erano ancora state conferite alle regioni e agli enti locali. Inoltre, alla Regione siciliana - consta all'interrogante - non sarebbero stati versati gli archivi delle pratiche relative alla trattazione degli affari ora esposti -: di quali elementi conoscitivi disponga il Governo, sulla base degli atti depositati presso il Ministero, e quali iniziative ritenga che possano urgentemente essere assunte a tutela dei promissori acquirenti. (4-02360)
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