_:B8be44d61681997b2f2a6b3c2f9f14ee6 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 23 aprile 2007 nell'allegato B della seduta n. 148 All'Interrogazione 4-02224\n presentata da DI GIROLAMO Risposta. - In riferimento all'esenzione del pagamento del pedaggio sulla rete autostradale italiana per i veicoli di Soccorso stradale della Croce Rossa, delle Associazioni di volontariato ed organismi similari si forniscono i seguenti chiarimenti. In via preliminare, l'ANAS SpA informa che, come sostenuto nell'atto ispettivo, non esiste una convenzione tra la Società autostrade per l'Italia e la Regione Sicilia relativamente all'esenzione dei pedaggi in Sicilia. Tale esenzione è disciplinata dall'articolo 373 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada che al comma 2, lettera c), stabilisce che la stessa debba essere concessa a «veicoli con targa CRI, nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici». In considerazione della difformità di interpretazione del citato articolo, l' ex Ministero dei lavori pubblici, ora delle infrastrutture, ha emanato in data 5 agosto 1997 una circolare interpretativa che puntualizza i requisiti necessari per l'esenzione dal pagamento del pedaggio. In particolare la suddetta circolare ha precisato che il veicolo: 1) deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro; 2) deve essere adibito al soccorso; 3) deve essere impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio; 4) deve essere provvisto dell'apposito contrassegno. L'assenza anche di una sola delle condizioni suddette, non dà luogo all'esenzione dal pedaggio autostradale. La Circolare ANAS n. 1020/60 stabilisce, inoltre, che per dimostrare il diritto all'esenzione i conducenti dei veicoli devono compilare il «biglietto di viaggio» da consegnare al personale di esazione e che il transito di questi veicoli deve avvenire su porte presidiate dall'operatore. Le sopraccitate disposizioni non si applicano ai transiti in condizioni di emergenza (lampeggiante e sirena attivati) in questi casi la normativa stabilisce che il personale addetto alle porte di esazione si deve limitare a rilevare solo il numero di targa ai fini di successive verifiche e, quindi, agevolare un passaggio rapido. Per quanto riguarda le stazioni ad elevata automazione, in cui le porte non sono presidiate dal personale addetto, la società autostrade informa che il veicolo esente da pedaggio deve transitare presso le porte self service e ViaCard comunicando all'addetto al controllo, per mezzo dell'interfono adibito all'assistenza, di essere esente da pedaggio a norma di legge. Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro." . _:B8be44d61681997b2f2a6b3c2f9f14ee6 "20070423" . _:B8be44d61681997b2f2a6b3c2f9f14ee6 "MINISTRO INFRASTRUTTURE" . _:B8be44d61681997b2f2a6b3c2f9f14ee6 . "4/02224" . "2015-04-28T21:58:31Z"^^ . "20070122-20070423" . . "20070122" . . . _:B8be44d61681997b2f2a6b3c2f9f14ee6 . "20070423" . . . "DI GIROLAMO LEOPOLDO (L' ULIVO)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02224 presentata da DI GIROLAMO LEOPOLDO (L' ULIVO) in data 22/01/2007" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02224 presentata da LEOPOLDO DI GIROLAMO lunedì 22 gennaio 2007 nella seduta n.095 DI GIROLAMO. - Al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che: l'articolo 574 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 esentava dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli di soccorso nell'espletamento del relativo specifico soccorso; l'articolo 373 comma 2 lettera C del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 operava una restrizione in quanto limitava l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per le sole ambulanze con targa CRI; ulteriore modifica è stata operata dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 575 che ha disposto che vengano esentate dal pagamento del pedaggio autostradale «le ambulanze con targa CRI, nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e dei Lavori Pubblici». Il successivo decreto è stato emanato il 15 aprile 1994; il servizio 118 di soccorso ha iniziato ad operare sul territorio nazionale successivamente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, con notevoli difformità da regione a regione e la piena operatività si è raggiunta solo nella seconda metà degli anni '90, come chiarito da parte del Ministero dei lavori pubblici con circolare 5 agosto 1997, n. 3973. L'intenzione del legislatore in quell'epoca era quella di favorire l'attività di volontariato svolta nello specifico settore dell'emergenza prevedendo l'esecuzione del pagamento del pedaggio per la CRI ed altri organismi similari (di volontariato) che coprivano la gran parte degli interventi in caso di soccorso; in caso di incidente autostradale, in genere comportanti gravi conseguenze per la salute dei viaggiatori in considerazione delle condizioni del traffico e velocità in cui avvengono, vengono allertati più mezzi di soccorso; mentre quelli delle associazioni di volontariato e della CRI hanno l'esonero dal pagamento, quelli del 118, ovvero quelli del sistema pubblico di emergenza, oltretutto in genere forniti di professionalità e mezzi tecnici più idonei, sono costretti a pagare il pedaggio; questo comporta spesso un ingresso «forzato» in autostrada (tramite passaggio illegittimo nella corsia Telepass o sollevamento forzoso della sbarra della corsia) o comunque una perdita di tempo prezioso per ritirare il biglietto; si evidenzia non solo una disparità di trattamento per funzioni identiche, oltretutto a carico del servizio pubblico che ha l'obbligo istituzionale di garantire il soccorso, ma anche un nocumento per la tempestività dei soccorsi e quindi per la salute pubblica -: se non si ritenga necessario intervenire attraverso una norma interpretativa del dispositivo di legge che consenta anche a tutti i mezzi del servizio 118 di poter essere esentati dal pagamento del pedaggio. (4-02224)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02224 presentata da DI GIROLAMO LEOPOLDO (L' ULIVO) in data 22/01/2007"^^ . "Camera dei Deputati" . "1"^^ .