"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02089 presentata da ACERBO MAURIZIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 21/12/2006" . "2015-04-28T21:46:43Z"^^ . "1"^^ . "Camera dei Deputati" . . . . "20061221" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02089 presentata da MAURIZIO ACERBO giovedì 21 dicembre 2006 nella seduta n.090 ACERBO. - Al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che: conformemente a un bando di gara indetto dall'ANAS nel 2000, l'ANAS affida la gestione delle autostrade A24 e A25 (Roma-L'Aquila-Traforo del Gran Sasso-Teramo con diramazione Torano-Pescara) all'A.T.I. Autostrade S.p.a. - Toto S.p.a., mandataria Autostrade concessioni e costruzioni S.p.a., stipulando con essa una convenzione il 20 dicembre 2001; all'uopo venne costituita la società Strada dei Parchi S.p.a., che dal 1 o gennaio 2003 assunse la gestione delle autostrade A24 e A25; in base alla convenzione e al piano economico-finanziario ad essa allegato, il concessionario si impegna a realizzare, oltre alla gestione e manutenzione ordinaria dei tratti autostradali in questione, a pena di decadenza della concessione, interventi di manutenzione straordinaria e interventi infrastrutturali di completamento e adeguamento precisi e individuati; in sede di gara, A.T.I. Autostrade S.p.a. - Toto S.p.a. ha proposto, per il primo quinquennio, un rialzo delle tariffe di pedaggio dello 0 per cento rispetto all'incremento minimo del 50 per cento e conseguentemente il concessionario si obbliga a non effettuare aumenti tariffari superiori al 50 per cento nei primi cinque anni; la convenzione e il piano economico-finanziario ad essa allegato, pone gli adeguamenti tariffari annuali in correlazione sinallagmatica con gli impegni in termini di investimenti del concessionario; la convenzione richiama, per il calcolo delle tariffe applicabili dal concessionario in base al livello di investimenti da quest'ultimo effettuato, la formula del Price Cap individuata dalla delibera CIPE 319/1996; la formula del Price Cap deve essere calcolata sulla base del valore X comprendente, da una parte, gli investimenti, e dall'altra quattro distinti indicatori: remunerazione congrua del capitale investito, progetti di investimenti futuri, modificazioni attese della produttività, variazioni attese della domanda e quindi sviluppo delle condizioni competitive dei mercati in cui l'impresa opera, e di conseguenza, le tariffe autostradali possono, di anno in anno, subire variazioni consistenti sia in un incremento che in un decremento; dal 1 o gennaio 2003 sono stati autorizzati dall'ANAS sulla base di valutazioni puramente aprioristiche, rimanendo sconosciuti gli atti di riferimento per il calcolo del Price Cap , aumenti di tariffe autostradali sulle tratte considerate del 26 per cento per il primo anno (2003), del 22 per cento per il secondo anno (2004) e del 5,87 per cento per il quarto anno (2006), mentre l'incremento del 4,17 per cento richiesto per il terzo anno (2005) è stato sospeso dall'ANAS; tali aumenti tariffari sono stati contestati dalla Regione Lazio, dalla Regione, Abruzzo, dalla Provincia di Teramo e dalla Comunità Montana del Gran Sasso, e, in particolare, contro l'ultimo aumento tariffario, per il 2006, è stato introdotto un ricorso davanti al TAR; con sentenza n. 9917, pubblicata il 5 ottobre 2006, il TAR Lazio, sezione III, ha annullato gli incrementi di tariffe di pedaggio autostradale per il 2006 in quanto superiori a quanto previsto dalla formula del Price Cap individuato dalla delibera CIPE 319/1996; dagli atti processuali è emerso: che gli indicatori che compongono il valore X del Price Cap , nella determinazione degli aumenti tariffari annuali, non solo non sono stati considerati separatamente in modo analitico, ma sono stati sostituiti da una valutazione aprioristica, incorporando nella determinazione del valore X degli elementi spuri quale la remunerazione del compenso di 1.450 miliardi di lire corrisposto all'ANAS per aggiudicarsi l'attribuzione dell'appalto e un presunto e mai pattuito riallineamento alle tariffe delle autostrade di montagna, chiaramente al di fuori di ogni attività di controllo riferibile alla formula del Price Cap ; a quanto risulta all'interrogante, dagli atti processuali che l'ANAS, mentre ha sospeso gli incrementi tariffari per il 2005, ha autorizzato l'illegittimo incremento delle tariffe per il 2006 in totale difetto di istruttoria e di motivazione, in assenza dei presupposti prescritti dalle leggi, dalle delibere CIPE e dagli atti convenzionali, contraddicendo irragionevolmente e senza motivazione le proprie precedenti determinazioni; il Consiglio di Stato, sezione IV, davanti al quale la soccombente nel giudizio Strada dei Parchi S.p.a. ha proposto appello (R.G. 8516/06), ha sospeso l'esecuzione della sentenza del TAR rinviando le parti all'udienza di trattazione fissata al 23 gennaio 2007 -: se risulta al Ministro che l'ANAS, per autorizzare o meno gli incrementi annuali delle tariffe per il periodo 2004-2006 e gli incrementi futuri previsti per il 2007 da parte della concessionaria Strada dei Parchi S.p.a., abbia effettuato, come lo impone la convenzione stipulata con la concessionaria, una verifica esaustiva di tutti i parametri individuati dalla delibera del CIPE del 20 dicembre 1996 in relazione alla formula del Price Cap e al suo specifico valore X che consente i richiesti incrementi tariffari ovvero, sulla base dei medesimi calcoli impone decrementi delle tariffe in vigore; se il Ministro possa rendere nota la documentazione fornita dal concessionario a supporto del calcolo del valore X del Price Cap e dei calcoli di controllo e la relativa documentazione effettuata dall'ANAS in relazione agli incrementi per il 2004 e il 2006; se, sia a conoscenza, che viceversa la determinazione degli aumenti di tariffe autostradali autorizzati da parte dell'ANAS si sia basata unicamente sugli elementi individuati dalla formula del Price Cap , ovvero risulti che siano stati considerati, nella determinazione delle tariffe autorizzate, elementi spuri quali: 1) il corrispettivo di euro 748.862.503,621.450 corrispondente ai 1.450 miliardi di lire previsti dall'articolo 3, numero 4 della Convenzione; 2) il canone di concessione annuo (di 56 milioni di euro); 3) l'accollo di debiti di precedenti concessionari e dell'ANAS; 4) una presunta differenza di tariffe rispetto a quelle medie di montagna; 5) i promessi ma non effettuati investimenti; 6) le spese di manutenzione ordinaria; se risultino al Ministro i criteri in base ai quali l'ANAS nei suddetti calcoli del Price Cap abbia distinto tra investimenti destinati a creare miglioramenti qualitativi dell'autostrada e spese di manutenzione ordinaria, e quali siano negli anni dal 2003 ad oggi gli ammontari degli investimenti destinati a coprire spese di manutenzione ordinaria degli impianti autostradali e quali viceversa destinati a coprire migliorie qualitative delle strutture autostradali; se la concessionaria Strada dei Parchi S.p.a. abbia presentato della documentazione per incrementi tariffari per il 2007 e se l'ANAS abbia già effettuato un controllo della formula del Price Cap per il 2007. (4-02089)" . . _:B7250d21a57e3a2435ec20c01901eec00 . . "ACERBO MAURIZIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA)" . "20061221-20070514" . . "4/02089" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02089 presentata da ACERBO MAURIZIO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA) in data 21/12/2006"^^ . "20070514" . . _:B7250d21a57e3a2435ec20c01901eec00 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 14 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 156 All'Interrogazione 4-02089\n presentata da ACERBO Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, concernente le autostrade A24 e A25, si forniscono i seguenti elementi di risposta. L'Anas ha contestato nel 2004 il mancato adempimento della nuova concessionaria nella realizzazione di alcuni investimenti del piano finanziario, sospendendo l'applicazione di una quota di incremento del 4,17 per cento per l'anno 2005, riconoscendo il solo predetto incremento dell'1,6 per cento relativo all'inflazione programmata. Nel corso dell'anno 2005, a seguito delle verifiche sugli adempimenti del concessionario e finanziarie, l'Anas ha riconosciuto tale quota sulle tariffe dell'anno 2006. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. III, con sentenza n. 9917/2006, su istanza delle regioni Lazio ed Abruzzo, ha tuttavia annullato l'intero incremento del 5,87 per cento per l'anno 2006 per carenza di istruttoria. In seguito alla succitata sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la società Strada dei Parchi S.p.A. ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato, che, con Ordinanza pronunciata nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2006, ha giudicato inammissibili i ricorsi delle due regioni ripristinando l'intero incremento tariffario dell'anno 2006. Si deve altresì considerare che il livello tariffario riferito all'anno 2006 (0,052 euro /km per i veicoli leggeri) è allineato ai livelli più bassi riferiti alle autostrade di montagna del nostro Paese (che variano da circa 0,049 euro/Km a 0,09 euro/Km sempre per i veicoli leggeri). La tariffa precedente è stata incrementata del 21,4 per cento nel 2003, del 21,7 per cento nel 2004, dell'1,6 per cento nel 2005 e del 5,87 per cento nel 2006, con l'applicazione della formula del price-cap. Circa il corrispettivo di concessione all'Anas di circa 56 milioni di euro l'anno che il concessionario è obbligato a pagare in base alle previsioni del bando di gara confermato ed incrementato dallo stesso in sede di offerta, si fa presente che esso è stato regolarmente corrisposto. La previsione di tale corrispettivo nel bando di gara deriva da una autonoma scelta dell'Anas tesa a recuperare parte degli ingenti investimenti effettuati per completare l'infrastruttura successivamente al fallimento della concessionaria originale. Per opportuna conoscenza si fa presente inoltre che i lavori di completamento dell'autostrada A24 Villa Vomano-Teramo sono stati cantierizzati nell'aprile 2006 e saranno ultimati nel settembre 2008, per un costo di 134 milioni di euro pari a circa il doppio di quello previsto nel piano finanziario. Per quel che riguarda l'adeguamento dell'accesso a Roma dell'Autostrada, si fa presente che il progetto è stato ritardato dall'adeguamento alle esigenze degli enti locali, che hanno richiesto, al posto di una terza corsia ad uso autostradale, come previsto inizialmente, la realizzazione di due strade complanari a servizio del territorio e senza pedaggio, con un incremento notevole dei costi passati da 64 milioni di euro a 256 milioni di euro. Si è, attualmente, alla ricerca di una intesa con gli enti locali per la copertura dei maggiori costi, che dovrebbero solo in parte gravare sul concessionario, dovendo la residua parte fare carico a risorse pubbliche (Anas ed enti locali). Il complesso delle clausole convenzionali sarà tuttavia oggetto di accurata riconsiderazione entro l'anno 2007 in sede di redazione della «convenzione unica» prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006 voluta espressamente al fine di una maggiore tutela degli interessi pubblici nel settore autostradale. Relativamente all'anno 2007, fatti salvi i sovrapprezzi fissati dalla legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007) pari a 0,002 euro più Iva, per classi A e B e 0,006 euro più Iva, per classi 3, 4 e 5, il decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 10 marzo 2007, ha stabilito che l'aggiornamento tariffario praticabile dalla concessionaria autostradale Strada dei Parchi è pari allo 0,00 per cento, in luogo di quello pari all'1,28 per cento originariamente proposto dalla stessa. Ciò a fronte dei mancati adempimenti da parte della concessionaria autostradale la quale ha fruito di un beneficio finanziario che, senza incidere sulla sorte del rapporto, può, in via d'eccezione, essere recuperato per l'anno 2007 sterilizzando la variazione percentuale di aggiornamento tariffario originariamente proposta dal concessionario per l'anno 2007. Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro." . _:B7250d21a57e3a2435ec20c01901eec00 "20070514" . _:B7250d21a57e3a2435ec20c01901eec00 "MINISTRO INFRASTRUTTURE" . _:B7250d21a57e3a2435ec20c01901eec00 .