. "20090108-20090112" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01975 presentata da RAMPELLI FABIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090108" . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01975 presentata da FABIO RAMPELLI giovedi' 8 gennaio 2009, seduta n.111 RAMPELLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: il Dirigente delle istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative «avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti»; l'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 2, lettera h), ha introdotto la figura dei «docenti incaricati di Collaborare col Direttore Didattico o col Preside» e stabilisce che questi ultimi vengano eletti dal Collegio dei docenti in numero di uno per le scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500, di tre nelle scuole fino a 900 alunni e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni; soltanto nel caso in cui si verifichi l'assenza o l'impedimento del Direttore, didattico o Preside, uno degli eletti lo sostituisce; con l'entrata in vigore ed in applicazione del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola (Ccnl) 1995-1997, i Dirigenti scolastici hanno potuto individuare docenti a collaborare con loro e, conseguentemente, i docenti individuati per specifiche qualsivoglia funzioni, anche per quelle attivita' decise dal Collegio dei docenti, hanno potuto svolgere la loro funzione di collaboratore del Preside o Dirigente scolastico al pari di quelli eletti dal Collegio dei docenti; successivamente, in applicazione dell'articolo 19 del Ccnl-Scuola 1998-2001, comma 4, il Capo d'istituto acquisisce ulteriormente la capacita' di «avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente; la scelta e' effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell'incarico correlata alla responsabilita' sugli esiti dell'incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico»; da quanto sopra esposto, si evince che coesistevano - fino all'introduzione dell'autonomia scolastica ad opera dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, due figure distinte ma complementari di collaboratore del Preside o Dirigente scolastico: l'una eletta direttamente dal Collegio dei docenti (decreto legislativo 297 del 1994, articolo 7, comma 2, lettera h), l'altra, invece, individuata direttamente dal Preside o Dirigente, scolastico, il quale, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, puo' delegare al collaboratore «specifici compiti» (qualsivoglia specifiche attivita'), anche quelle attivita' decise dal Collegio dei docenti (decreto legislativo 297 del 1994, articolo 7, comma 2, lettera b) ed in funzione della specifica introduzione dell'area della dirigenza scolastica nell'ambito del comparto scuola (Ccnl-Scuola 1995-1997, articolo 32); alcuni docenti individuati direttamente dal Preside o Dirigente scolastico a collaborare con lo stesso per specifiche funzioni, anche per quelle attivita' decise dal Collegio dei docenti, non avrebbero avuto riconosciuto il sopra richiamato servizio nei concorsi a titoli nei quali veniva richiesta l'esperienza di collaborazione con il Preside o Dirigente scolastico, senza alcuna ulteriore specifica, poiche' non sarebbero stati ritenuti in possesso dei necessari requisiti da parte di alcuni Uffici scolastici periferici del competente Ministero della pubblica, istruzione, mentre lo stesso servizio - nei concorsi di pre-selezione a titoli per Dirigenti scolastici, alla voce: «Per ogni anno di Collaboratore del Dirigente Scolastico», senza alcuna ulteriore specifica - sarebbe stato valutato positivamente da altri Uffici scolastici periferici sempre dello stesso Miur; il Tar Lazio ha ritenuto legittima (anche in assenza di una specifica disposizione legislativa) l'introduzione attraverso decreto Ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa contenuta in regolamento ministeriale emanato su espressa previsione legislativa con la sentenza 24 settembre 1991, n. 1169; il Consiglio di Stato con il parere del 26 luglio 2000, n. 1021, delle due figure sopra menzionate di Collaboratore del Preside o Dirigente scolastico ha dichiarato preminente, sul piano logico e sistematico, quella del Collaboratore individuato dal Preside o Dirigente scolastico, in quanto di natura fiduciaria -: se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e se, eventualmente, ritenga opportuno intraprendere iniziative volte a definire il ruolo e la natura della figura professionale del Collaboratore del Preside o Dirigente, scolastico, anche attraverso l'emanazione di una apposita circolare ministeriale, al fine di uniformare, nei concorsi a titoli per il personale docente, la corretta valutazione da parte degli Uffici scolastici periferici del Miur relativamente alla figura del Collaboratore del Preside o Dirigente scolastico di cui al Ccnl-Scuola 1995-1997 e all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165.(4-01975)" . "4/01975" . "2014-05-14T23:59:55Z"^^ . "RAMPELLI FABIO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01975 presentata da RAMPELLI FABIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090108"^^ . . "1"^^ .