. "2014-05-14T23:59:53Z"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01971 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090107"^^ . "BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "0"^^ . . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01971 presentata da RITA BERNARDINI mercoledi' 7 gennaio 2009, seduta n.110 BERNARDINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: gli articoli dell'Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) e del Regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230) sul «trattamento» all'interno delle carceri, se confrontati con la realta', rivelano una serie di dati a dir poco sconcertanti: secondo l'interrogante mai violazione di legge e' stata cosi' eclatante, cosi' certa e da tutti conosciuta per tantissimi anni, senza un intervento concreto di chi avrebbe il dovere di intervenire; ed invero da tutte le recenti evidenze statistiche emerge che ai circa 60.000 detenuti attualmente presenti all'interno degli istituti penitenziari italiani non sono garantiti, a causa del sovraffollamento, ne' un livello di igiene adeguato, ne' spazi pro-capite sufficienti, ne' la possibilita' di continuare ad intrattenere con i propri familiari relazioni umane e civili; senza contare la situazione drammatica in cui versa la medicina penitenziaria nonche' i disagi provocati dalla cronica carenza di organico dei sanitari, degli educatori, degli psicologi e degli agenti di polizia penitenziaria; nel 2006 il dottor Sebastiano Ardita - responsabile della Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del D.A.P. - ha dichiarato: «siamo consapevoli di versare in una situazione di grave, perdurante, quanto involontaria ed inevitabile divergenza dalle regole, per il fatto di non essere nella materiale possibilita' di garantire, a causa del sovraffollamento, quanto previsto dalle normative vigenti e dal recente regolamento penitenziario; la salute dei detenuti, ad esempio, non e' solo un problema politico e neanche solo una questione tecnica o medico legale. È molto altro ancora. È il luogo privilegiato per valutare le politiche sociali di uno Stato. È una questione di politica criminale. È il banco di prova della pena costituzionalmente, intesa» (fonte ANSA 1 o marzo 2006); attualmente l'articolo 35 dell'Ordinamento Penitenziario e l'articolo 75 del Regolamento prevedono il «Diritto di Reclamo» a favore del «cittadino-detenuto» che intenda chiedere il rispetto dei suoi diritti; sulla base dei predetti articoli il detenuto, qualora ritenga che un atto dell'amministrazione penitenziaria abbia leso una sua posizione giuridica soggettiva, puo' rivolgere istanze orali o scritte, anche in busta chiusa, al Direttore dell'Istituto, al Direttore del D.A.P., al Ministro della Giustizia, al Magistrato di Sorveglianza, alle Autorita' giudiziarie e sanitarie in visita al carcere, al Presidente della Giunta Regionale e al Capo dello Stato; con la sentenza n. 26 del 1999 la Corte costituzionale ha ritenuto che il citato articolo 35 (diritto di reclamo) nonche' l'articolo 69 (funzioni e Provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza) fossero incompatibili con la Costituzione in quanto non prevedono una tutela giurisdizionale - sufficiente, concreta ed effettiva - nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale; nelle motivazioni della predetta sentenza, il Giudice delle Leggi ha affermato: «L'idea che la restrizione della liberta' personale possa comportare come conseguenza il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria e' estranea al vigente ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti (...). La restrizione della liberta' personale, secondo la Costituzione vigente, non comporta dunque affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalita' dell'autorita' preposta alla sua esecuzione (...). Al riconoscimento della titolarita' di diritti non puo' non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un Giudice in un procedimento di natura giurisdizionale (...). Da tutto questo si trae che il reclamo dei detenuti o internati, ancorche' volto al Magistrato, non si distingue da una semplice doglianza, in, assenza di alcun potere dell'interessato di agire in un procedimento che ne' consegua. Cio' che si presenta, senza necessita' di alcun altra considerazione, contrario alla garanzia che la Costituzione prevede nel caso della violazione dei diritti (...). Pertanto, fondata essendo la questione di costituzionalita' relativamente al difetto di garanzia giurisdizionale non resta che dichiarare l'incostituzionalita' della omissione e contestualmente chiamare il legislatore all'esercizio della funzione normativa che ad esso compete, in attuazione dei principi della Costituzione»; allo stato, pertanto, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, l'impianto previsto dalle norme in vigore non garantisce al detenuto una tutela effettiva contro gli atti dell'amministrazione penitenziaria ne' la possibilita' di muovere una doverosa censura alle attuali condizioni di vivibilita' delle carceri; nonostante il Giudice delle Leggi abbia esplicitamente richiamato il Legislatore a colmare la predetta lacuna normativa, a tutt'oggi la questione non risulta essere stata ancora affrontata nel suo complesso sicche' il principio di umanizzazione della pena e del suo fine rieducativo continuano a restare senza un'effettiva tutela e senza uno strumento giurisdizionale di controllo che ne assicuri la concreta realizzazione; un eventuale ulteriore inerzia sul punto non sarebbe oltremodo tollerabile considerato che la pena, oltre ad essere certa, deve essere anche «giusta», ossia scontata con il rispetto delle norme in materia, il che significa che in uno Stato di diritto al detenuto, pur privato della liberta' personale, deve essere comunque riconosciuto il potere-dovere di ricorrere in sede giudiziaria per veder tutelati i suoi diritti; appare dunque immediatamente necessario un intervento legislativo in materia, quantomeno nei limiti individuati dalla importante pronuncia dei giudici costituzionali, cio' a garanzia della coerenza del nostro ordinamento e della certezza del diritto; inoltre, secondo quanto appreso dall'interrogante durante le sue numerose visite negli istituti penitenziari italiani, in nessun carcere e' dato di conoscere ai detenuti il regolamento interno dell'istituto stesso ne le norme dell'Ordinamento Penitenziario, cosi' come previsto dal secondo comma dell'articolo 32 della legge n. 354 del 1975: «I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento». D'altra parte la conoscenza delle disposizioni da parte dei detenuti e' necessaria, visto che al terzo comma dello stesso articolo 32 si stabilisce che «essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria»; l'esponenziale crescita dei detenuti stranieri impone, inoltre, la traduzione nelle lingue d'appartenenza di ciascun detenuto delle norme sopracitate -: se e quali iniziative legislative il Governo intenda adottare al fine di garantire una effettiva e concreta tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale, secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 1999; se e quali iniziative il Ministro della Giustizia intenda adottare per portare concretamente a conoscenza della popolazione carceraria le disposizioni che sanciscono i diritti e i doveri dei detenuti. (4-01971)" . "4/01971" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "20090107-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01971 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090107" . .