. "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01764 presentata da BATTAGLIA AUGUSTO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 14/01/2002" . "2015-04-28T22:34:57Z"^^ . "0"^^ . . . "Camera dei Deputati" . . "BATTAGLIA AUGUSTO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO)" . "20020114" . "20020114" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01764 presentata da BATTAGLIA AUGUSTO (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 14/01/2002"^^ . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "4/01764" . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01764 presentata da AUGUSTO BATTAGLIA lunedì 14 gennaio 2002 nella seduta n. 082 BATTAGLIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il signor Giacinto Corbo, nato a Canicattì (Agrigento) il 14 ottobre 1958 ed attualmente detenuto presso la Casa circondariale di Rebibbia di Roma è stato condannato, in data 10 aprile 1987, dalla Prima grande camera penale del Tribunale di Frankental (Germania), alla pena dell'ergastolo, ai sensi degli articoli 211, 22, 23, 52 del Codice penale tedesco; dopo una prima istanza di trasferimento presentata nel corso dell'anno 1992 e respinta dal ministero di grazia e giustizia, per poter scontare il resto della pena in Italia, il signor Corbo, ripropose in data 28 luglio 1997 tale istanza; risulta all'interrogante indata 13 ottobre 1999, senza alcun preavviso, il signor Corbo sia stato prelevato dalla Polizia tedesca e consegnato, presso l'aeroporto di Francoforte, ad alcuni funzionari della Polizia giudiziaria italiana, i quali lo hanno poi accompagnato all'istituto carcerario di Rebibbia, dove ha avuto conoscenza della sentenza della Corte di appello di Palermo che riconosceva quella del Tribunale tedesco; la pena dell'ergastolo corrisponde alla detenzione a vita del condannato tanto in Italia che in Germania mentre, nei due Stati, è divergente sia l'esecuzione della pena stessa, visto che in Germania, nel caso di condotta meritevole da parte del detenuto, dopo 15 anni di detenzione può essere concessa la libertà condizionale, mentre in Italia, ciò è possibile soltanto dopo che si sia scontato almeno 26 anni di carcere, sia la durata massima della pena detentiva, 15 anni di detenzione in Germania 30 anni di reclusione in Italia; la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con legge 25 luglio 1988, n. 334 prevede all'articolo 10 la disciplina della continuazione dell'esecuzione della pena disponendo al primo comma che «lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilita dallo Stato di condanna» e che ciò si riferisce, in caso di pena dell'ergastolo non certo a quella edittale ma a quella effettiva di reclusione, in base al principio del favor rei, su cui la Convenzione stessa si fonda, e che permette ai cittadini europei di scontare la pena nel proprio paese, senza che ciò comporti in alcun modo un aggravamento della propria posizione; l'articolo 10, comma 2 della Convenzione di Strasburgo prevede, qualora la natura o la durata della sanzione inflitta dallo Stato di condanna, siano incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, questo Stato può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena prevista dalla legge interna, sempre in modo che essa non sia più grave, per natura o per durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna; sul presupposto di cui sopra, tale potere di adattamento della sanzione conferita dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa competente deve valere anche al contrario; se il signor Corbo fosse rimasto in Germania a scontare la pena sarebbe uscito in libertà condizionale nel 2001, mentre stando all'ordinamento italiano potrà farlo solo nel 2012 -: se il Ministro interrogato non ritenga vi siano gli estremi per l'adozione di un apposito provvedimento idoneo ad adattare il regime di esecuzione della pena dell'ergastolo, previsto dal nostro ordinamento, a quello previsto dalla legge tedesca, quale normativa del paese di condanna, in conformità con i principi e le disposizioni della Convenzione di Strasburgo, resa esecutiva in Italia con la legge 25 luglio 1988 n. 334. (4-01764)" .