INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01532 presentata da CASTAGNETTI PIERLUIGI (L' ULIVO) in data 08/11/2006

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01532 presentata da PIERLUIGI CASTAGNETTI mercoledì 8 novembre 2006 nella seduta n.065 CASTAGNETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: dal combinato disposto dei commi 10 e 11 dell'articolo 110, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) si desume che non sono deducibili i componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2002, modificato dal decreto ministeriale 22 marzo 2002. Tuttavia, qualora i componenti negativi di reddito siano separatamente indicati nella dichiarazione, e sempre che il contribuente fornisca all'amministrazione finanziaria le prove indicate nel menzionato comma 11 (svolgimento di un'attività commerciale effettiva o effettivo interesse economico all'effettuazione delle transazioni), la deduzione è ammessa, in deroga alla previsione del comma 10; la separata indicazione dei componenti negativi costituisce, quindi, condizione autonoma e necessaria, anche se non sufficiente, ai fini della deducibilità degli stessi, come peraltro già precisato nella risoluzione 46/E del 16 marzo 2004 dell'Agenzia delle entrate; nel caso in cui i costi non siano stati separatamente indicati in dichiarazione, al contribuente non è consentito correggere la dichiarazione, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 2, commi 8 e 8- bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Dalla correzione della dichiarazione non discende né una rettifica del reddito a favore del fisco, né una rettifica dello stesso a favore del contribuente. La separata indicazione dei costi, realizzata eventualmente in sede di rettifica della dichiarazione non determina quindi un aumento della base imponibile del contribuente (presupposto per l'applicazione del comma 8 dell'articolo 2), né una riduzione della stessa (presupposto per l'applicazione del comma 8- bis , come si desume dalla Circolare 6/E del 25 gennaio 2002); la ratio della norma recata dal citato articolo 110, comma 11, è quella di predisporre le condizioni necessarie perché il monitoraggio delle operazioni intercorse con paesi a regime fiscale privilegiato possa effettuarsi costantemente e con la medesima efficacia; in caso di correzione della dichiarazione (che non dà luogo a rettifica né in aumento né in diminuzione del reddito), «il contribuente può rimediare all'omissione attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, integrativa, nella quale sono indicati separatamente i costi, senza particolari limiti di tempo, ma a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche» (Agenzia delle entrate nella risoluzione 17 gennaio 2006 n. 12/E); al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha altresì evidenziato che qualora la dichiarazione in rettifica, effettuata prima dell'avvio dell'attività di controllo, venga presentata nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo n. 472 del 1997, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso; in tal caso l'ammontare minimo della sanzione da versare è ridotto di un quinto. Di contro, qualora la correzione della dichiarazione non sia più consentita, perché già avviata l'attività di accertamento, gli Uffici procederanno al recupero a tassazione dei costi non separatamente indicati e, pertanto, indebitamente dedotti; risulta all'interrogante che molti operatori, studi professionali ed associazioni in sede di mera compilazione del modello Unico non hanno inserito, per pura dimenticanza o leggerezza, tali costi tra le variazioni in aumento ed in diminuzione, rendendo così queste spese indeducibili; una serie di imprese si trovano ora escluse dalla condizione di non poter presentare una dichiarazione integrativa per questa omissione, in quanto sono state oggetto di verifica fiscale, con pesanti conseguenze sul piano economico -: se il Governo non ritenga opportuno intervenire in merito, anche con un'apposita iniziativa legislativa, se necessario, per risolvere la questione in modo favorevole a quei contribuenti interessati, responsabili unicamente di un semplice errore formale. (4-01532)
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