_:B14bcd1ad94644e1ce5081de47bb8f6db "Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 18 giugno 2007 nell'allegato B della seduta n. 171 All'Interrogazione 4-01032\n presentata da PEDRINI Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta. In merito alla normativa di settore delle barriere di sicurezza, emanata da questo Ministero a partire dal decreto ministeriale n. 223 del 1992 con successivi aggiornamenti fino al decreto ministeriale 21 giugno 2004, si precisa quanto segue. In linea con i precedenti decreti, il decreto ministeriale 21 giugno 2004, che ha recepito le norme europee EN 1317 sulle modalità di effettuazione delle prove d'urto al vero cui devono essere sottoposte le barriere di sicurezza al fine della loro omologazione, attribuisce notevole importanza alla sicurezza degli occupanti il veicolo impattante. Sono stati individuati dei parametri, finalizzati a dimostrare le prestazioni della barriera nei confronti degli occupanti il veicolo, che sono complementari a quelli che servono per definire le capacità di contenimento del veicolo affinché non fuoriesca dalla carreggiata ma venga reindirizzato con opportune traiettorie potenzialmente non in conflitto con altri veicoli eventualmente sopraggiungenti. Tali parametri, che devono essere misurati nei campi prova durante i crash test , sono l'ASI (indice di severità dell'accelerazione), il THLV (velocità teorica d'urto della testa), il PHD (decelerazione post-urto della testa) e il VCDI (indice di deformazione dell'interno del veicolo). Detti parametri, senza entrare nel dettaglio del loro significato per il quale comunque si rimanda alla norma UNI EN 1317 parte 1, devono essere contenuti all'interno di determinati valori stabiliti nella parte 2 della stessa norma europea e sono proprio finalizzati alla valutazione della severità dell'urto per gli occupanti del veicolo. La condizione che i valori dei suddetti parametri registrati in prova rispettino quelli fissati dalla norma è necessaria ma non sufficiente per il rilascio del certificato di omologazione da parte del Ministero e, pertanto, le barriere omologate sono tutte verificate sotto il profilo della sicurezza degli occupanti attraverso prove convenzionali con precise modalità, in termini di angolo e velocità di impatto, tipologia e massa del veicolo, concordate a livello europeo e definite nella citata norma EN 1317. Precisato che la norma di settore sulle barriere ha sempre avuto lo scopo principale di verificare la capacità prestazionale della barriera in termini di sicurezza degli occupanti, non si può nascondere il dato di fatto che lungo le strade italiane siano posizionate barriere non omologate oppure non installate correttamente. Questo problema deriva in primo luogo dal fatto che non sussiste l'obbligo di sostituzione di barriere installate antecedentemente l'entrata in vigore della prima normativa di settore (decreto ministeriale 223 del 1992) e quindi prive di omologazione, se non in occasione di interventi di «adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno alla strada o per l'utente stradale», (articolo 2 del decreto ministeriale 223 del 1992). In secondo luogo, la non corretta installazione delle barriere, pur attraverso l'impiego di dispositivi omologati, attiene alla responsabilità degli enti proprietari/gestori delle strade che, attraverso l'operato di progettisti e direttori dei lavori, dovrebbero attenersi alle disposizioni del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004. Per quanto riguarda il lamentato problema della mancata sostituzione delle barriere incidentate, si deve osservare che per gli enti proprietari e gestori di strade esiste l'obbligo di sostituzione, non già dalla normativa di settore sulle barriere emanata da questo Ministero con successivi decreti, ma dal sovraordinato Codice della strada: l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 285 del 1992 infatti dispone che «Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; ...». Si richiama l'attenzione sul fatto che le barriere di sicurezza, ai sensi dell'articolo 24 dello stesso Codice, sono pertinenze di esercizio della strada. In merito ai rapporti che gli enti proprietari delle strade inviano al Ministero, ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 223 del 1992, si informa che dal loro contenuto non è mai emersa la necessità di dichiarare decaduta l'omologazione di tipi e modelli di barriere che non hanno dato riscontri positivi in sede di impiego, né tanto meno di dichiararne un declassamento. Infine, per quanto riguarda la richiesta di intervento del Governo attraverso provvedimenti specifici sulle barriere attualmente posizionate, si informa che il già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la direttiva n. 3065 del 25 agosto 2004 «Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali», aveva già adottato i provvedimenti richiesti. Detta direttiva n. 3065 prevede infatti che «per le strade esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto non vige l'obbligo di applicare il decreto ministeriale 223 del 1992 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso decreto ministeriale, si richiama tuttavia l'attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall'articolo 14 del nuovo Codice della strada in merito al controllo dell'efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta. Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano ritenute sufficienti, a programmarne l'adeguamento alle disposizioni del decreto ministeriale 223 del 1992, secondo le modalità previste dall'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale» e richiama inoltre «l'attenzione degli enti proprietari e gestori di strade in merito all'obbligo, previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 223 del 1992 di utilizzare unicamente dispositivi omologati dal competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». L'ANAS S.p.A., in qualità di gestore della rete stradale statale, ha comunicato che l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo di barriere omologate (per le classi per le quali è già stata emessa la circolare su menzionata) e la situazione normativa non ancora consolidata hanno determinato solamente in tempi recenti l'avvio dei lavori di adeguamento consistenti nell'installazione di barriere omologate secondo le nuove norme. Sul piano della raccolta di dati statistici solo con l'impiego di tali barriere omologate per un periodo sufficientemente ragionevole è possibile produrre un insieme di valutazioni di carattere significativo circa la loro efficienza e funzionalità. Sulla base dei primi risultati derivanti dall'impiego di barriere omologate già installate, anche se da un periodo non sufficiente in termini di dati statistici disponibili, la società ha rilevato che tali dispositivi hanno apportato miglioramenti nei livelli di sicurezza soprattutto per ciò che concerne gli spartitraffico centrali. I criteri di progettazione, il comportamento sotto urto di tali barriere, i valori degli indici di accelerazione e quindi di severità dell'urto per i passeggeri rilevati nelle prove al vero sulle autovetture entro i limiti prescritti dalle norme europee EN 1317, hanno trovato un riscontro dalle prime analisi e risultati che emergono dall'impiego di tali dispositivi avendo, infatti, registrato un complessivo miglioramento dei livelli di sicurezza. Nell'ambito del «Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale» la società ANAS ha avviato in tutti gli uffici periferici e centrali un'azione di sensibilizzazione in relazione sia alla progettazione puntuale e completa degli interventi di installazione delle barriere di sicurezza sia al monitoraggio dell'efficienza e funzionalità delle stesse. Le risultanze dell'attuazione del citato programma saranno trasmesse al Ministero competente non appena disponibili. Per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 7 del decreto ministeriale citato in ambito autostradale, la società ANAS ha fatto conoscere di avere inviato una circolare a tutte le società concessionarie in cui si ribadisce e si raccomanda alle stesse di dare applicazione a tale disposizione. La verifica e il controllo in loco sono operate dai singoli uffici autostradali periferici competenti. Essi, infatti, effettuano periodiche visite finalizzate a verificare lo stato di manutenzione sia delle infrastrutture autostradali in concessione sia delle aree di pertinenza, provvedendo a contestare eventuali anomalie riscontrate alla concessionaria la quale, a sua volta, è tenuta ad ottemperare alle carenze segnalate. La società ANAS fa conoscere, infine, che le norme tecniche vigenti relative alle prove d'urto contro le barriere di sicurezza, che recepiscono integralmente le norme europee UNI EN 1317, non comprendono alcuna disposizione circa la struttura delle barriere stesse al fine di proteggere in caso di impatto i conducenti di motocicli, ciclomotori e velocipedi oltre i trasportati degli autoveicoli. Il Ministro delle infrastrutture: Antonio Di Pietro." . _:B14bcd1ad94644e1ce5081de47bb8f6db "20070618" . _:B14bcd1ad94644e1ce5081de47bb8f6db "MINISTRO INFRASTRUTTURE" . _:B14bcd1ad94644e1ce5081de47bb8f6db . "4/01032" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01032 presentata da PEDRINI EGIDIO ENRICO (ITALIA DEI VALORI) in data 21/09/2006" . . "20060921-20070618" . . "1"^^ . _:B14bcd1ad94644e1ce5081de47bb8f6db . . "PEDRINI EGIDIO ENRICO (ITALIA DEI VALORI)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "20070618" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01032 presentata da PEDRINI EGIDIO ENRICO (ITALIA DEI VALORI) in data 21/09/2006"^^ . . "2015-04-28T22:04:48Z"^^ . "20060921" . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01032 presentata da EGIDIO ENRICO PEDRINI giovedì 21 settembre 2006 nella seduta n.039 PEDRINI. - Al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che: l'articolo 2 dell'allegato al decreto ministeriale 21 giugno 2004 afferma che le barriere stradali sono poste in opera al fine di realizzare accettabili condizioni di sicurezza; l'articolo 7 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, il quale sancisce: «1. L'ANAS, le società concessionarie di autostrade, le province ed i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti invieranno ogni due anni al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, un rapporto sommario che, sulla base delle esperienze statistiche di esercizio, fornisca indicazioni sulla efficienza e funzionalità delle barriere omologate, segnalando eventuali deficienze rispetto alle caratteristiche previste. 2. Gli altri enti gestori delle strade faranno le medesime segnalazioni, ma senza l'obbligo di cadenza temporale definite. 3. II Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dichiarerà decadute le omologazioni di tipi e modelli che non presentino i requisiti minimi fissati dalle norme aggiornate, ovvero non abbiano dato riscontri positivi nell'impiego; qualora se ne verifichino le circostanze, potrà essere attribuita una classe inferiore a quella originaria»; l'articolo 8 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, il quale afferma: «1. Sono allegate al presente decreto le \"Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza\". 2. Le suddette istruzioni tecniche saranno periodicamente aggiornate dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata e allo stato dell'arte»; a giudizio dell'interrogante, i decreti sopraccitati sono stati emanati al solo scopo di proteggere gli autoveicoli dall'uscita dalla carreggiata, senza tenere in considerazione le modalità tecniche di costruzione al fine di evitare danni alle persone; numerosissimi sono stati gli incidenti dove il veicolo a causa delle barriere non è uscito dalla carreggiata, ma il conducente o i trasportati sono deceduti per l'impatto contro il margine superiore delle barriere che essendo a lama, invece di proteggere è motivo di gravissimi danni; tali barriere così come strutturate nella loro parte superiore non sono in grado di proteggere eventuali conducenti di motocicli, ciclomotori e velocipedi oltre i trasportati delle autoveicoli, anzi sono causa proprio per la loro struttura di gravissimi danni e decessi; a causa di tali danni, derivati dalla struttura a lama delle barriere, lo Stato e le Regioni hanno dovuto e continuano a sopportare ingenti costi per cure sanitarie, quantificabili in milioni di euro con aggravio della spesa pubblica e danni irreparabili alle persone e alle famiglie per il resto della loro vita; la modifica di tali barriere porterebbe ad un risparmio della spesa sanitaria, con un conseguente miglioramento dei conti pubblici; a seguito di incidenti stradali le barriere incidentate, in moltissimi casi, non vengono sostitute, nonostante il rimborso del danno da parte delle assicurazioni RC auto, cagionando un potenziale pericolo infinitamente superiore a quello delle barriere nuove -: quale sia il contenuto dei rapporti inviati al Ministro in indirizzo ai sensi dell'articolo 7 del decreto 223 sopra citato e gli eventuali provvedimenti adottati; quali misure tecniche il Governo voglia adottare per evitare futuri incidenti dovuti alla struttura di tali barriere, le cui modalità di costruzione sono disciplinate da un decreto ministeriale; quali interventi il Governo intenda adottare relativamente alle barriere attualmente posizionate.(4-01032)" . . "Camera dei Deputati" .