INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02319 presentata da DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120605

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Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02319 presentata da CESARE DAMIANO martedi' 5 giugno 2012, seduta n.644 DAMIANO, GNECCHI, LENZI, RUBINATO, MURER, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, MARAN, QUARTIANI e GIACHETTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il susseguirsi di continue segnalazioni e denunce evidenzia i tanti limiti e problemi che si sono aperti a seguito del varo della riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; gia' durante l'esame del predetto provvedimento in sede parlamentare si e' provveduto a limitarne gli aspetti piu' critici e contraddittori, obiettivo portato avanti, con qualche risultato, anche in occasione dell'esame del decreto-legge «mille proroghe», in particolare tentando di offrire risposte concrete e risolutive ai tanti lavoratori che rischiano di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e senza la possibilita' di accedere al regime previdenziale nei termini e nei tempi previsti dalla disciplina previgente; la soluzione, seppure ancora parziale, a tali problematiche dovrebbe essere rappresentata dal decreto interministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Tuttavia, le prime anticipazioni di stampa sui contenuti di detto provvedimento e le prime valutazioni di fonte sindacale delineano uno scenario non rassicurante che rischia di escludere ancora un'ampia platea di lavoratori dall'accesso al trattamento pensionistico e di mantenere una piu' generale incertezza sulle prospettive previdenziali di decine di migliaia di lavoratori; in particolare, sulla base di notizie di stampa relative alle disposizioni dell'emanando decreto, suscita maggiore preoccupazione e allarme l'ipotesi dell'introduzione di ulteriori e restrittivi requisiti - non previsti dalla disposizione del richiamato comma 14 dell'articolo 24 - per il riconoscimento della contribuzione volontaria, prevedendo l'obbligo di aver versato almeno un contributo volontario, accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011. Tale vincolo esclude dalla platea dei derogati tutti i lavoratori che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione entro la data del 4 dicembre 2011, si trovano nell'impossibilita' di effettuare il versamento, in quanto percettori dell'indennita' di mobilita' o di disoccupazione. Per di piu', si prevede l'obbligo di non aver svolto alcuna attivita' lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione; l'articolo 1, comma 8, della legge n. 243 del 2004, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, prevede che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita', vigenti prima della data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi ai lavoratori che, entro il 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; tale norma risulta ancora vigente e le circolari Inps nn. 149 del 2004 (paragrafo 4) e 60 del 2008 (quarta parte), che disciplinano gli autorizzati alla prosecuzione volontaria, non sono disapplicate, poiche' non risulta che l'Inps le abbia mai espressamente considerate superate; il tenore letterale della circolare Inps n. 35 del 2012 (relativa alle novita' introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011) prevede che le vecchie regole continuano ad applicarsi ai soggetti che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011; di norma, chi era stato autorizzato entro il 20 luglio 2007 si riteneva rientrasse nella fattispecie derogatoria e, quindi, che potesse andare in pensione con 57 anni di eta', 35 di contributi piu' la finestra, visto che le norme che prevedono tali garanzie non sono mai state abrogate; infine, molti temono che anche gli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 siano conteggiati nella platea delle 10.250 persone salvate dalle nuove regole della «riforma Fornero», visto che il decreto messo a punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede la deroga solo per coloro che matureranno i requisiti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011; analogamente, anche per coloro che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge n. 216 del 2011, hanno risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative, si introduce il vincolo di non aver svolto successiva occupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa. Tale condizione, prevista anche per la prosecuzione della contribuzione volontaria, finisce per escludere anche chi ha prestato un solo giorno di attivita' lavorativa regolarmente registrata, colpendo chi ha rispettato le leggi e, di fatto, favorendo chi e' ricorso al «nero»; anche per quanto concerne i lavoratori titolari della prestazione straordinaria dei fondi di solidarieta', risulta che il decreto in via di emanazione introduce un'ulteriore e penalizzante requisito, alzando a 62 anni di eta' il limite anagrafico entro cui i lavoratori interessati debbono restare a carico dei fondi medesimi. Tale innalzamento rischia di determinare un vuoto di copertura che puo' arrivare anche a due anni, laddove si consideri che il tetto massimo di prestazione dei fondi e' comunque fissato in 60 mesi complessivi; il decreto ministeriale dovrebbe dare attuazione alle disposizioni di legge, non individuare limiti aggiuntivi non previsti dalla fonte sovraordinata, come la richiesta di un versamento effettuato, quando la legge parla solo di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, o l'esclusione di chi abbia avuto un lavoro di qualunque tipo dopo l'autorizzazione. È un principio consolidato che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia valida per tutto l'arco della vita lavorativa e, pertanto, appare del tutto legittimo che gli interessati abbiano successivamente cercato una nuova occupazione o forma di lavoro, cosi' come e' altrettanto legittimo che ogni singola persona attenda il periodo piu' prossimo alla pensione per versare gli eventuali contributi mancanti; le ulteriori limitazioni introdotte dall'annunciato decreto interministeriale non tengono conto della normativa generale sulla prosecuzione volontaria; da prime stime e dalla nutrita casistica che si sta delineando, anche a seguito di numerosissime segnalazioni dei diretti interessati e delle organizzazioni sindacali, il combinato disposto delle citate norme del decreto-legge n. 201 del 2011, del decreto-legge n. 216 del 2011, cosi' come tradotte nell'emanando decreto interministeriale - almeno nelle versioni sin qui circolate - finisce per escludere dall'applicazione della deroga al nuovo regime pensionistico ancora molte migliaia di lavoratori, che risulterebbero cosi' privi di qualsiasi forma di reddito, cosi' determinando un'inaccettabile ingiustizia e un motivo di grave allarme sociale; giova ricordare che, per ovviare alle piu' evidenti incongruenze della nuova disciplina, il gruppo del Partito democratico ha presentato appositi ordini del giorno, condivisi da tutte le forze politiche e approvati dalla Camera dei deputati, che ora trovano riscontro nella proposta di legge atto Camera n. 5103, attualmente all'esame della competente commissione parlamentare -: qualora dovessero trovare riscontro le anticipazioni di stampa sommariamente evidenziate in premessa, anche al fine di scongiurare l'inevitabile insorgere di un vasto contenzioso giudiziario, quali iniziative urgenti intenda assumere allo scopo di evitare un'ingiustificata sperequazione a danno dei lavoratori che avrebbero diritto ad accedere al trattamento previdenziale previgente, ma se ne troverebbero esclusi in base agli ulteriori criteri individuati dall'emanando decreto interministeriale, tenendo in ogni caso in considerazione la circostanza che le stesse disposizioni di cui ai citati articoli 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 e 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 determinano comunque l'ingiusta esclusione di una vastissima platea di lavoratori, nell'ordine di diverse decine di migliaia, dalle deroghe previste. (3-02319)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02319 presentata da DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120605 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GIACHETTI ROBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
LENZI DONATA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARAN ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOSCA ALESSIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MURER DELIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
QUARTIANI ERMINIO ANGELO (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RUBINATO SIMONETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 

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20120606 

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