"INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00853 presentata da SGARBI VITTORIO (MISTO) in data 19960109" . . "3/00853" . . "19960109-" . "0"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00853 presentata da SGARBI VITTORIO (MISTO) in data 19960109"^^ . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE" . "Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: al deputato interrogante, presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, sono stati attribuiti da alcuni quotidiani, il 15 luglio 1994, dei giudizi sui sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Colombo, Davigo, Di Pietro e Greco, che il giorno precedente avevano diffuso attraverso la stampa, la radio e la televisione, un comunicato con il quale si censurava l'attivita' di governo e, ad avviso dell'interrogante, si materializzava il reato di cui all'articolo 289 del codice penale (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). - E' punito \"con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) ... al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge...\"; nella specie, con la lettura del comunicato in questione, i quattro sostituti procuratori, con la minaccia delle dimissioni, hanno creato una situazione di turbamento e di rivolta che ha costretto il Governo a ritirare un atto, il cosiddetto \"decreto Biondi\", che aveva emesso nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'articolo 77 della Costituzione, con cio' materializzandosi appunto il gravissimo reato soprarichiamato, di competenza della Corte d'assise e per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza); nonostante la gravita' del reato perpetrato, secondo l'interrogante, dai quattro sostituti procuratori, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia, competente per territorio per i reati commessi da magistrati operanti presso la contigua Corte d'appello di Milano, omise di svolgere ogni azione - pur essendo obbligatorio l'esercizio dell'azione penale ex articolo 112 della Costituzione - ed essendo documentalmente provata la gravita' del reato perpetrato dai quattro sostituti; al contrario, su richiesta dei quattro sostituti, la procura bresciana avvio' procedimento penale contro il sottoscritto, accusandolo, senza avere fatto alcuna verifica o indagine, di avere diffamato i quattro, richiedendo e ottenendo il rinvio a giudizio dell'esponente dinanzi al tribunale penale di Brescia; alla prima udienza dibattimentale, il 23 novembre 1995 l'interrogante richiese il differimento ad altra data della trattazione del processo, trovandosi impegnato quale presidente della Commissione cultura, nella stessa data, come veniva documentato dalla difesa dell'esponente, in compiti d'istituto documentati; il Tribunale, pur dando atto, nell'ordinanza che emetteva, della sussistenza dell'impedimento, non riteneva di accordare il richiesto rinvio ritenendo di poter valutare l'\"assolutezza\" dell'impedimento (con interpretazione del valore delle attivita' del Parlamento e delle Commissioni parlamentari che solo il Parlamento stesso puo' interpretare, se il nostro e' ancora uno Stato costituzionale in cui vige il principio della divisione dei poteri), rigettava la richiesta di rinvio, in quanto riteneva l'impedimento documentato \"non assoluto\", con la possibile materializzazione del reato di cui all'articolo 287 del codice penale (Usurpazione di potere politico...); un comportamento ancora piu' grave era tenuto dal tribunale di Brescia all'udienza successiva dell'11 dicembre 1995, quando, avendo la difesa del sottoscritto deputato interrogante prodotto prova documentale dell'impossibilita' dell'esponente di essere presente al processo in quanto impegnato \"per compiti istituzionali\" a Praga, \"... su invito dell'ambasciatore\", e richiesto, per tale motivo, il rinvio della trattazione del processo, veniva emessa altra ordinanza con la quale il tribunale, pur dando atto della prova fornita dell'impegno del presidente della Commissione cultura all'estero, rigettava la richiesta di rinvio per \"...(l')impossibilita' di concreta valutazione della natura dell'impegno dedotto\". Con cio' chiaramente enunciando di voler esercitare un inammissibile controllo sui \"compiti istituzionali\" certificati e sui quali solo il Parlamento puo' esercitare il controllo, e non un'espressione, sia pure a livello di tribunale, di altro potere dello Stato, a meno di commettere, a parere dell'interrogante, il reato di cui all'articolo 287 del codice penale; a questo punto, appare documentata l'esistenza di una gravissima situazione caratterizzata dalla violazione dell'articolo 112 della Costituzione, con riferimento all'omesso avvio dell'azione penale per il grave reato che l'interrogante ritiene commesso dai quattro sostituti procuratori della Repubblica di Milano e di cui sopra; appare ulteriormente provato quantomeno il tentativo, attraverso quanto si deduce dalla lettura delle due ordinanze del tribunale di Brescia sopra richiamate, di voler esercitare un controllo inammissibile, fuori del Parlamento e da parte di organo diverso dal Parlamento, dell'\"assolutezza\" di un impegno istituzionale di un deputato, presidente di Commissione parlamentare, che gli impedisce di essere presente a un'udienza fissata per la trattazione di un processo avviato contro di lui sulla base di denuncia di quattro magistrati da ritenere, secondo l'interrogante, responsabili di un gravissimo reato contro le prerogative del Governo della Repubblica e contro i quali non si e' proceduto; appare ancora provata la violazione, perpetrata attraverso le due ordinanze in questione (si ricordi come in piu' provvedimenti giurisdizionali la magistratura ha enunciato il proprio potere, preteso, di verificare se addirittura leggi votate dal Parlamento fossero state votate per favorire qualcuno, per cui non si puo' ritenere, nella fattispecie, che le ordinanze del tribunale di Brescia, con cui si tenta di esercitare un inammissibile controllo sulle funzioni del Parlamento e dei parlamentari in quanto tali e obbligati allo svolgimento di compiti istituzionali, siano sottratte a ogni controllo diverso da quello giurisdizionale) avendo inciso sulle prerogative del Parlamento (che solo e' abilitato a valutare l'assolutezza degli impegni dei deputati) anche nell'articolo 54 della Costituzione (\"...I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore...\"), oltre che dell'articolo 287 del codice penale -: quali provvedimenti immediati intenda prendere in sede penale e disciplinare contro i responsabili di un palese tentativo di proteggere quelli che l'interrogante ritiene i responsabili di un gravissimo reato qual'e' quello previsto dall'articolo 289 del codice penale, omettendo persino l'invio di un avviso di garanzia, ed i responsabili di un tentativo di estendere un inammissibile controllo sull'attivita' del Parlamento e sull'assolutezza dei compiti istituzionali dei deputati, anche presidenti di Commissione parlamentare. (3-00853)" . "2014-05-14T19:16:14Z"^^ . . "SGARBI VITTORIO (MISTO)" . .