INTERPELLANZA 2/01406 presentata da SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120309

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Atto Camera Interpellanza 2-01406 presentata da AMALIA SCHIRRU venerdi' 9 marzo 2012, seduta n.601 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che: con la manovra finanziaria (decreto-legge n. 98 del 2011 - disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) il Governo pro tempore e' intervenuto sulla regolamentazione del contenzioso previdenziale. L'articolo 38, comma 1, apporta sostanziali modifiche al codice di procedura civile, nel titolo IV (norme per le controversie in materia di lavoro, articoli 409/447-bis) del libro II (processo di cognizione) introducendo, fra l'altro, un nuovo articolo il 445-bis (disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale). Il contenzioso previdenziale e assistenziale e' specificamente trattato, nell'ambito del processo del lavoro, nel capo II, negli articoli 442 e seguenti; in questo caso appaiono agli interpellanti difficilmente ravvisabili gli indispensabili requisiti di necessita' ed urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge. La disposizione inizia con una premessa, in cui si sostiene che la sua finalita' e' di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa; di favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti; di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale; di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi; dopo un riferimento alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), una prima disposizione (punto A) stabilisce che i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. Le spese del processo restano a carico di chi le ha anticipate. Dato che difficilmente saranno inferiori all'importo del contendere, il ricorrente andra' probabilmente a pagare piu' di quanto ricavato dalla causa; il nuovo articolo 445-bis prevede che, nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e di assegno di invalidita', chi intenda proporre un giudizio debba obbligatoriamente presentare, con ricorso al giudice competente, una istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. La nuova regolamentazione si applica dal 1° gennaio 2012. Nel sistema previgente, la presentazione del ricorso al giudice, con la relativa documentazione sanitaria, e le perizie di parte, avviava la causa e il consulente tecnico di ufficio era nominato dal giudice all'interno del giudizio. I risultati della consulenza erano quindi valutati dal giudice insieme al resto della documentazione; con la riforma, la consulenza tecnica preventiva rappresenta quindi una condizione di procedibilita', nel senso che il giudizio non si puo' avviare senza averla svolta preventivamente. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, in questo caso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico o di completamento dello stesso. Acquisita la consulenza, il giudice fissa, con decreto, un termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale le parti devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. A questo punto si aprono due possibilita': il ricorrente e l'ente previdenziale accettano il risultato della perizia; il ricorrente e/o l'ente previdenziale contestano il risultato della perizia; nel primo caso, il giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l'accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente: il decreto e' inappellabile e quindi l'INPS (o altro ente previdenziale chiamato in causa) e' tenuto entro il termine di 120 giorni al pagamento delle prestazioni, se previsto dal decreto del giudice. L'accettazione da parte di entrambe le parti risultato della consulenza ha il valore di un accordo, pur non essendo una conciliazione in senso proprio. Le parti, anziche' trovare un accordo con la mediazione del giudice, si rimettono al parere del consulente. Il decreto non e' impugnabile ne' modificabile. In alternativa alla omologazione, il giudice potrebbe (articolo 196 codice di procedura civile) disporre una nuova consulenza e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente. Rientra, infatti, nei suoi poteri discrezionali la valutazione dell'opportunita' di disporre indagini tecniche suppletive od integrative, di chiedere chiarimenti al consulente, o di disporre la sua sostituzione e l'esercizio di tale potere, cosi' come il mancato esercizio, non e' censurabile in Corte di Cassazione; nel secondo caso, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso lo stesso giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo, specificando, a pena di inammissibilita', i motivi della contestazione. In questo caso, quindi, andato fallito il tentativo di accordo, la controversia prosegue nelle forme usuali, pur subendo il pesante condizionamento della consulenza tecnica d'ufficio. Va detto, infatti, che il ruolo dei consulenti tecnici d'ufficio diviene, in entrambi i casi, troppo pesante, anche tenendo conto della composizione assai variegata della categoria, che non comprende solo medici legali o specialisti e del fatto che non hanno il ruolo di terzieta' ricoperto dal giudice; la sostanziale novita' e' data dal fatto che la successiva sentenza non e' soggetta ad appello: se ha un senso (nei limiti sopra detti) che una volta accettati i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non sia possibile presentare ricorso, e' difficilmente condivisibile che sia inappellabile l'eventuale sentenza di primo grado, resa, in definitiva e pur nell'ambito della valutazione del giudice, sulla base della stessa consulenza. In questo caso, si priva il cittadino di un diritto di appello previsto per gli altri tipi di contenzioso. L'articolo 3 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini pari dignita' sociale e uguaglianza di fronte alla legge e l'articolo 24 stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e che la difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento -: se non ritengano opportuno, al fine di ridurre il contenzioso giudiziario e quindi la durata delle cause, assumere iniziative normative affinche', anziche' attribuire ad un organo come il consulente tecnico d'ufficio un tale potere, siano reintrodotte forme, anche obbligatorie, di ricorso amministrativo. (2-01406) «Schirru, Berretta, Codurelli, Gnecchi, Pes, Fadda, Miglioli, Baretta, Sbrollini, Gatti, Bellanova, Zunino, Argentin, Viola, Melis, Marrocu, Damiano, Siragusa, Mastromauro».
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INTERPELLANZA 
ARGENTIN ILEANA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BARETTA PIER PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO) 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
FADDA PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO) 
GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARROCU SIRO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MELIS GUIDO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
PES CATERINA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SBROLLINI DANIELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
SIRAGUSA ALESSANDRA (PARTITO DEMOCRATICO) 
VIOLA RODOLFO GIULIANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
ZUNINO MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MASTROMAURO MARGHERITA ANGELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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SCHIRRU AMALIA (PARTITO DEMOCRATICO) 

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