MOZIONE 1/00583 presentata da GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110307

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Atto Camera Mozione 1-00583 presentata da MARIALUISA GNECCHI testo di lunedi' 7 marzo 2011, seduta n.444 La Camera, premesso che: il Governo e' intervenuto in piu' occasioni sulle pensioni degli italiani, in ultimo con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonostante piu' volte i Ministri Tremonti e Sacconi avessero pubblicamente affermato che il sistema pensionistico era quello piu' vicino all'equilibrio grazie alle riforme del 1992 e del 1995, equilibrio confermato dal presidente dell'INPS Mastrapasqua nella relazione annuale presentata alle Camere sul bilancio dell'Istituto 2009; tutti gli interventi legislativi del Governo sono avvenuti al di fuori di qualsiasi confronto o concertazione con le parti sociali rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro, di coloro che sono i contribuenti e i beneficiari del sistema. D'altronde le modifiche apportate con l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 erano in gran parte contenute nel maxiemendamento presentato in Aula in fase di conversione e questo ha impedito al Parlamento ogni possibilita' di emendare; alcune modifiche introdotte mirano a fare cassa piu' che a intervenire in modo organico per la costruzione di un sistema solido e che tenga conto delle mutate condizioni del mercato del lavoro nel quale si cambia professione e quindi ente previdenziale o categoria piu' volte nella vita lavorativa; da un'analisi attenta dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» si desume come esso contenga misure in materia pensionistica estremamente penalizzanti per i lavoratori. Infatti, forse per impedire alle lavoratrici pubbliche di andare in pensione a 60 anni scegliendo di dimettersi volontariamente e di trasferire la propria posizione assicurativa all'INPS, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, il Governo ha ritenuto, a decorrere dal 1 o luglio 2010, di rendere onerose per tutti (lavoratrici e lavoratori), tali ricongiunzioni, fino ad ora completamente gratuite; queste modifiche penalizzano gravemente le donne, non solo per l'eta', ma ancor di piu' per il fatto che le ricongiunzioni di cui al citato articolo 1 della legge n. 29 del 1979 sono divenute onerose e vengono applicate le stesse modalita' di calcolo di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 29 del 1979. Sono molte le donne che devono trasferire i contributi all'INPS, perche' non possono sostenere le spese di una ricongiunzione verso l'Inpdap anche se conveniente per avere una pensione migliore. Ricordiamo che, in conseguenza del brusco innalzamento dell'eta' pensionabile da 60 a 65 anni per le donne del pubblico impiego, previsto sempre dal medesimo decreto citato, (ma ormai con la finestra unica si arriva quasi a 66 anni), il Governo aveva promesso di implementare le risorse a favore della maternita' e del tempo dedicato alla cura. Promesse rimaste inattuate: anzi, la legge di stabilita' 2011 taglia drasticamente le risorse per le politiche sociali; il decreto-legge n. 78 del 2010 elimina di fatto un pilastro del sistema e colpisce una platea molto piu' vasta; in pratica limita fortemente la possibilita' di passaggio lavorativa dal settore pubblico al settore privato nel momento in cui andrebbe semmai agevolata. In prospettiva questa scelta cade sulle spalle dei precari della pubblica amministrazione. Si pensi a un professore precario a cui fosse data una possibilita' di lavorare nel privato, si troverebbe davanti all'alternativa della perdita dei contributi versati all'Inpdap o una ricongiunzione molto onerosa; finora lavoratori e lavoratrici avevano l'alternativa dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevedeva la gratuita'. Inoltre, per chi non matura il diritto a pensione presso l'INPDAP (per la quale occorrono 20 anni di contribuzione), senza contribuzione INPS l'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 non e' applicabile, e la legge n. 322 del 1958 e' stata abrogata dal decreto-legge n. 78 del 2010; le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (Fondo di previdenza per gli elettrici), articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici), articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli Istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'istituto postelegrafonici (IPOST)), articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo), articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3 della legge 24 dicembre 1986, n, 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento); per poter cumulare i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione, e' necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non e' possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocita' tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e non; in assenza di una reale riforma sulla totalizzazione e' plausibile che ci troveremo quindi in presenza di lavoratrici e lavoratori che non potranno avvalersi della totalizzazione e che saranno costretti a pagare in maniera cospicua al fine di poter utilizzare i contributi che comunque hanno gia' versato; in caso contrario tali lavoratori e lavoratrici saranno costretti dai costi a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici proprio quando si sta passando al sistema contributivo; e' necessario sottolineare che nelle gestioni pensionistiche diverse dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS non esiste neanche il diritto alla pensione supplementare. Coloro che percepiscono una pensione INPDAP possono godere di una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPS, ma coloro che sono titolari di una pensione INPS non possono avere una pensione supplementare derivante da contributi versati all'INPDAP. Alcune di queste differenze erano motivate proprio dal fatto che la costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS (prevista dalla citata legge n. 322 del 1958 ora abrogata) o il trasferimento dei contributi all'INPS (articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979) era gratuito. Con le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state cancellate le norme citate senza alcuna sostituzione; e' del tutto evidente, quindi, come la nuova normativa sia pesantemente lesiva dei diritti dei lavoratori e risulti assolutamente scoordinata con le altre norme vigenti distruggendo una parte, fino ad ora ritenuta fondamentale, del nostro sistema previdenziale; con lo stesso decreto si e' creata la totale incertezza del diritto per quanto riguarda le deroghe relative ai lavoratori in mobilita': per la mobilita' ordinaria si fa infatti riferimento solo ed esclusivamente alle aree del Mezzogiorno mentre, per la prima volta, si penalizzano i lavoratori in mobilita' lunga inserendoli, con gli altri nel conteggio dei 10.000 beneficiari, previsto dall'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ricordiamo che la mobilita' lunga e' sempre stata esclusa perfino dall'applicazione delle finestre di accesso alla pensione. È del tutto evidente che la norma si configura ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo come una vera e propria lotteria: il limite dei 10.000 beneficiari e' infatti insufficiente rispetto all'attuale crisi economica, di conseguenza, ne abbiamo chiesto l'ampliamento, pur in presenza della modifica introdotta dalla legge di stabilita' per il 2011 che prevede la possibilita' per i lavoratori in mobilita', che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di prolungare l'istituto fino al raggiungimento della finestra; al contrario, si sarebbero dovute completare le norme per avere un sistema pensionistico adeguato alle nuove realta', come previsto dal protocollo sul welfare del 2007. Per esempio, sarebbe stato utile intervenire per migliorare la normativa sulla totalizzazione dei contributi in modo da venir incontro ad un mercato del lavoro che impone frequenti cambiamenti di attivita'; si dovrebbe predisporre un intervento finalizzato al miglioramento delle prestazioni della gestione separata per i parasubordinati, gli iscritti con partita IVA e i professionisti senza cassa mentre si e' scelto, al contrario di imporre ulteriori differenziazioni prive di motivazioni per cui a situazioni simili si impongono regole diverse; gli interventi normativi previsti dal Governo in questi anni di legislatura, si caratterizzano, infine, per la loro contraddittorieta', per la penalizzazione dei lavoratori prossimi alla pensione nonche' per la vaghezza e la continua modifica delle condizioni e presupposti per una vita previdenziale chiara e lineare. I ricorrenti cambiamenti messi in atto a livello legislativo rischiano, dunque, di creare una disaffezione dei lavoratori, delle lavoratrici, ma anche dei datori di lavoro, verso il sistema previdenziale, che rischia il collasso e la perdita progressiva di risorse se non si pone un limite alle continue modifiche in atto; impegna il Governo: ad adottare iniziative idonee affinche' ogni gestione o cassa previdenziale eroghi, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo per coloro che sono gia' titolari di pensione; a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuita' della costituzione di posizione assicurativa presso l'INPS; ad assumere iniziative normative che permettano la reale totalizzazione dei contributi versati; ad ampliare il tetto di 10.000 domande riferito ai casi di mobilita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2010; ad adottare iniziative normative che, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, in conseguenza dei quali e' sempre piu' frequente il cambiamento di piu' attivita' lavorative e di piu' datori di lavoro nel corso della vita, consentano di arrivare ad un sistema che permetta una completa e gratuita ricostruzione di carriera senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi; a prevedere le opportune iniziative affinche' le risorse risparmiate con l'innalzamento dell'eta' pensionabile delle donne possano essere effettivamente finalizzate al finanziamento di servizi sociali e servizi volti al sostegno della maternita' e della conciliazione dei tempi di cura e di lavoro; a intervenire, anche con specifiche iniziative normative, al fine di consentire la prosecuzione volontaria dei contributi, nonche' il trasferimento gratuito dei contributi provenienti da qualunque fondo all'INPS. (1-00583) «Gnecchi, Damiano, Lenzi, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Villecco Calipari, Agostini, Baretta, Bocci, Braga, Brandolini, Carella, Marco Carra, Concia, Coscia, De Biasi, De Pasquale, Esposito, Farinone, Ferrari, Froner, Ghizzoni, Giovanelli, Lagana' Fortugno, Luca', Marchi, Marchignoli, Marchioni, Mariani, Miotto, Motta, Murer, Pedoto, Rugghia, Samperi, Scarpetti, Siragusa, Strizzolo, Tullo, Vannucci, Velo, Vico, Borghesi, Paladini, Aniello Formisano, Narducci».
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MOZIONE 
BORGHESI ANTONIO (ITALIA DEI VALORI) 
AGOSTINI LUCIANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
BARETTA PIER PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO) 
BELLANOVA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCI GIANPIERO (PARTITO DEMOCRATICO) 
BOCCUZZI ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
BRAGA CHIARA (PARTITO DEMOCRATICO) 
BRANDOLINI SANDRO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CARELLA RENZO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CARRA MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
CONCIA ANNA PAOLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
COSCIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) 
DE BIASI EMILIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
DE PASQUALE ROSA (PARTITO DEMOCRATICO) 
ESPOSITO STEFANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
FARINONE ENRICO (PARTITO DEMOCRATICO) 
FERRARI PIERANGELO (PARTITO DEMOCRATICO) 
FORMISANO ANIELLO (ITALIA DEI VALORI) 
FRONER LAURA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GATTI MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GHIZZONI MANUELA (PARTITO DEMOCRATICO) 
GIOVANELLI ORIANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
LENZI DONATA (PARTITO DEMOCRATICO) 
LUCA' MIMMO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MADIA MARIA ANNA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARCHI MAINO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARCHIGNOLI MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARCHIONI ELISA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MARIANI RAFFAELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MATTESINI DONELLA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIGLIOLI IVANO (PARTITO DEMOCRATICO) 
MIOTTO ANNA MARGHERITA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOSCA ALESSIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
MOTTA CARMEN (PARTITO DEMOCRATICO) 
MURER DELIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
NARDUCCI FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO) 
PALADINI GIOVANNI (ITALIA DEI VALORI) 
PEDOTO LUCIANA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RAMPI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) 
RUGGHIA ANTONIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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SANTAGATA GIULIO (PARTITO DEMOCRATICO) 
SCARPETTI LIDO (PARTITO DEMOCRATICO) 
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SIRAGUSA ALESSANDRA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA (PARTITO DEMOCRATICO) 
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